F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 10/06/2002 n. 5,6 5/6 – APPELLI DELL’U.S. TESINO AVVERSO L’EFFETTUAZIONE DEI PLAY- OFF DEL CAMPIONATO DI 2° CATEGORIA IN RELAZIONE ALLE GARE TESINO/VALCEMBRA DEL 7.4.2002 E TELVE/TESINO DEL 26.5.2002 (Delibera deIla Commissione Disciplinare presso il Comitato Autonomo di Trento – Com. Uff. n. 50 del 29.5.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 10/06/2002 n. 5,6 5/6 - APPELLI DELL’U.S. TESINO AVVERSO L’EFFETTUAZIONE DEI PLAY- OFF DEL CAMPIONATO DI 2° CATEGORIA IN RELAZIONE ALLE GARE TESINO/VALCEMBRA DEL 7.4.2002 E TELVE/TESINO DEL 26.5.2002 (Delibera deIla Commissione Disciplinare presso il Comitato Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 50 del 29.5.2002) L’U.S. Tesino ha formalmente impugnato gli atti di cui in epigrafe dolendosi sostanzialmente del fatto che gare relative ai play-off del girone “D” erano state programmate e svolte prima ancora che intervenisse la decisione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. chiamata a pronunciarsi in ordine alla gara Tesino/Valcembra del 7.4.2002. La società reclamante chiedeva per l’effetto la riprogrammazione dell’intero calendario di gare di play - off e comunque, in subordine, la riprogrammazione delle gare che hanno interessato la U.S. Tesino con riserva del risarcimento dei danni. Giova rilevare che la Commissione Disciplinare competente, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 50 del 30 maggio 3002, non ha omologato il risultato conseguito sul campo nella gara U.S. Telve / U.S. Tesino attribuendo la vittoria per 2-0 alla società Telve avendo schierato l’U.S. Tesino nella precedente gara con la Polisportiva Valcembra, il calciatore Santuan Herberto sotto falso nome come da accertamenti dell’Ufficio Indagini e avendolo impiegato nella gara di cui trattasi nonostante non ne avesse titolo. Va rilevato poi, in punto di fatto, che le gare si sono svolte secondo il calendario previsto anche se sub judice come espressamente indicato nel comunicato ufficiale e che nessuna diversificazione si è registrata rispetto alla programmazione dopo gli accertamenti dell’Ufficio Indagini e le pronunce della giustizia sportiva. All’odierna riunione non compariva la parte interessata nonostante la ritualità delle comunicazioni. Ciò premesso, il reclamo va respinto in quanto non è ammissibile il reclamo alla C.A.F. avverso un provvedimento di natura amministrativa quale deve ritenersi la programmazione di gare, di una programmazione, suscettibile di gravame se del caso, ai sensi dell’art. 22, comma 3, C.G.S..Nel merito infine nessuna lesione di interessi nei confronti della società reclamante si è registrata alla luce delle considerazioni sopra svolte. Al rigetto dell’appello consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come innanzi proposti dall’U.S. Tesino di Cinte Tesino (Trento), li dichiara inammissibili ed ordina incamerarsi le relative tasse.
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