F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 10/06/2002 n. 8 8 – APPELLO DELL’A.S. PALAGIANELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 30.4.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 41 del 16.5.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 10/06/2002 n. 8 8 - APPELLO DELL’A.S. PALAGIANELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 30.4.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 41 del 16.5.2002) All’esito della gara A.S. Palagianello/Atletico Andria, disputata il 28 aprile 2002 nell’ambito del Campionato di Promozione-Girone A del ComitatoRegionale Puglia, terminata con il punteggio di 1 a 1, il competente Giudice Sportivo deliberava la squalifica del campo di giuoco fino al 30 aprile 2003, l’inibizione del presidente, D’Alena Pasquale,fino al 31 dicembre 2003 e la squalifica dell’allenatore Sportelli Domenico fino al 31 dicembre 2002 (Com. Uff. n. 39 del 2 maggio 2002). Avverso tale decisione proponeva reclamo la A.S. Palagianello, chiedendo l’annullamento o, in subordine, la riduzione delle sanzioni irrogate. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 41 del 16 maggio 2002, dichiarava inammisibile il reclamo per quanto si riferiva alla squalifica del terreno di gioco e all’inibizione dell’allenatore Sportelli e rigettava la richiesta riduzione dell’inibizione del Presidente D’Alena. Contro tale ultima decisione ricorre a questa Commissione d’Appello Federale la A.S. Palagianello. L’impugnazione in esame è inammissibile. Infatti, nell’art. 29 C.G.S., che disciplina i “reclami di parte e ricorsi di Organi federali”, al numero 1 si prevede che “sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso”. Nel caso in esame il reclamo è stato sottoscritto dal Sig. Pasquale D’Alena, inibito fino al 31 dicembre 2003, il quale, ai sensi dell’art. 14, nn. 1 e 7 C.G.S., non poteva rappresentare la società nell’ambito federale. Tale ultima norma, infatti, consente ai soggetti sanzionati da inibizione temporanea di poter svolgere soltanto attività aministrativa, attività che concerne la categoria dell’agire dell’operatore e cioè l’amministrativa della società, che non superi la soglia della rilevanza giuridica; essa si identifica con la cosiddetta “attività interna” dell’apparato societario e si esprime con atti attinenti ai rapporti senza soggettività esterna. L’inammissibilità del gravame inibisce a questa Commissione l’esame delle censure di merito. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per mancanza di legittimazione, perché sottoscritto da Presidente inibito, l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Palagianello di Palagianello (Taranto) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it