F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 10/06/2002 n. 9 9 – APPELLO DELLA CALCIATRICE RAVASI MARIKA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio Femminile – Com. Uff. n. 80 del 17.5.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 10/06/2002 n. 9
9 - APPELLO DELLA CALCIATRICE RAVASI MARIKA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio Femminile - Com. Uff. n. 80 del 17.5.2002)
La calciatrice reclamante, in forza alla società di calcio femminile Geas Sesto S. Giovanni, si è vista infliggere dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 72 del 17 aprile 2002), con pronunzia confermata dalla Commissione Disciplinare (con la decisione impugnata), la squalifica fino al 31 dicembre 2003, alla stregua del comportamento gravemente irriguardoso e violento tenuto nei confronti dell’arbitro della gara Geas/Juventus del 14 aprile 2002, valida per il Campionato Nazionale di Calcio Femminile di Serie “B”. Ad avviso dell’istante il referto arbitrale non riporterebbe correttamente né i fatti né la loro successione, ed anzi denoterebbe una particolare condizione di tensione del direttore di gara. La reclamante ha concluso per la revisione della sanzione inflitta. Il gravame non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, atteso che viene chiesta a questa Commissione d’Appello una deliberazione nel merito della vicenda che le è preclusa, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Nuovo C.G.S., quando è chiamata a decidere come Giudice di terzo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dalla calciatrice Ravasi Marika ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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