F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 24/06/2002 n. 4 4-APPELLO DEL S.C. RINASCITA LICIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIUSEPPE BARBELLA/RINASCITA LICIGNANO DEL 19.1.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2′ Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff.N. 58 del 16.5.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 24/06/2002 n. 4
4-APPELLO DEL S.C. RINASCITA LICIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIUSEPPE BARBELLA/RINASCITA LICIGNANO DEL 19.1.2002
(Delibera del Giudice Sportivo di 2' Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff.N. 58 del 16.5.2002)
La S.C. Rinascita Licignano proponeva reclamo contro la società Giuseppe Barbetta per avere questa fatto partecipare, alla gara Giuseppe Barbetta/S.C. Rinascita Licignano del 19.1 2002. Il calciatore Russo Massimiliano nato a Napoli il 22.7.1988 al posto e con il nome di Russo Antonio nato il 21.4.1989. Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica rigettava il reclamo, risultando dagli atti, dal referto arbitrale e dalle dichiarazioni rese dall’arbitro della gara, che la società Giuseppe Barbetta aveva effettivamente utilizzato il calciatore Russo Antonio. Proponeva appello a questa Commissione d’Appello Federale la S.C. Rinascita Licignano sostenendo lo scambio di persona, effettuato applicando la fotografia di Russo Massimiliano alla tessera federale 082718 relativa a Russo Antonio. L’appello è infondato e va quindi respinto. La tesi dello scambio di persona sostenuta dalla ricorrente è sfornita di prova alcuna. Dagli atti poi emerge l’assoluta certezza detta regolarità della gara in esame, avendo il direttore di gara precisato nel proprio referto di aver effettuato il riconoscimento per ben due volte non riscontrando anomalie; ed avendo poi confermato, in sede di audizione davanti al Giudice Sportivo di 2° Grado, la piena regolarità degli adempimenti di riconoscimento dei calciatori precisando il cartellino n. 082718 recante la foto di Russo Antonio è conforme a quello da lui visionato prima della gara. Per questi motivi la CAF respinge l’appello come innanzi proposto dallo S.C. Rinascita Licignano di Casalnuovo (Napoli) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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