F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 24/06/2002 n. 6 6-APPELLO DELL’U.S. CAORSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2003 INFLITTA AL CALCIATORE STRINATI GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 45 del 23.5.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 24/06/2002 n. 6
6-APPELLO DELL’U.S. CAORSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2003 INFLITTA AL CALCIATORE STRINATI GIUSEPPE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 45 del 23.5.2002)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna respingeva, in data 23.5.2002 il ricorso dell’U.S. Caorso avverso il provvedimento di squalifica, adottato dal Giudice Sportivo in data 8.5.2002 del calciatore Strinati Giuseppe per avere, lo stesso calciatore, alla fine della gara Caorso/Gossolengo del 25.4.2002, colpito l’arbitro con un calcio alla caviglia destra ed indirizzato frasi di protesta verso lo stesso. Il provvedimento tra l’altro, aumentava la durata della squalifica dal 31.12.2002, stabilita dal Giudice Sportivo al 30.4.2003. L’U. S. Caorso chiede a questa Commissione in modifica di tale decisione una riduzione del periodo di squalifica deducendo i seguenti motivi
1) il calcio non e stato dato con intenzione di colpire, e ciò è provato dalla dichiarazione dell’arbitro che fa riferimento ad un calcio non violento che procura lieve dolore:
2) il comportamento del calciatore squalificato non va considerato più grave a fine gara, ma, in modo obbiettivo a prescindere dal momento della gara. L’appello dell’U.S.Caorso va dichiarato inammissibile. Infatti il reclamo alla C.A.F. ai sensi dell’art.40 comma 7 lett. d/d1, del Codice di Giustizia Sportiva, è ammesso solo avverso decisioni riguardanti squalifiche superiori a dodici mesi e nel caso in esame, come risulta in narrativa, la squalifica ha una durata inferiore ai dodici mesi. Per questi motivi la CAF dichiara inammissibile, ai sensi dell’art 40 n. 7 lett. d/d1 C.G.S. l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Caorso di Caorso (Piacenza) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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