F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/CGF del 15 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 27 Marzo 2012 2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE LUCCI PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SENTINA CALCIO/REAL CENTOBUCHI DEL 26.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 146 del 2.03.2011 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 164 del 25.3.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/CGF del 15 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 27 Marzo 2012
2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE LUCCI PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SENTINA CALCIO/REAL CENTOBUCHI DEL 26.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 146 del 2.03.2011 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 164 del 25.3.2011)
Con riferimento all’incontro di calcio Sentina Calcio/Real Centobuchi del 26.2.2011, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche ha comminato la squalifica sino al 30.6.2014 del calciatore Lucci Paolo del Sentina Calcio, per aver questi, dopo la sua espulsione, “colpito con un calcio alla gamba l’arbitro, procurandogli con i tacchetti una ferita e momentaneo dolore. A fine gara minacciava nuovamente l’arbitro”. Avverso la decisione del Giudice Sportivo, l’odierno istante ha proposto reclamo alla Commissione Regionale Marche. Quest’ultima con decisione del 22.3.2011 ha ridotto la squalifica a carico del calciatore sino al 30.6.2013. Con il ricorso in esame, il calciatore Lucci Paolo chiede la revocazione della precedente decisione resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale delle Marche -, adducendo il ritrovamento di una ripresa video, di cui ha prodotto copia, “relativa agli episodi contestati che ne riduce fortemente, se non addirittura annulla, la gravità e la portata ”. Il ricorso è carente del necessario requisito dell’ammissibilità. La “nuova prova” che dovrebbe portare, secondo gli intendimenti dell’istante, alla revoca della decisione impugnata, è, infatti, costituita da un documento, la “ripresa video”, che non può trovare ingresso nel giudizio de quo. L’art. 35 comma 1.3 C.G.S. stabilisce, infatti, che la parte può depositare filmati di “documentata provenienza”; a tal proposito, si osserva che il video depositato dall’istante non offre neppure la piena garanzia tecnica e documentale richiesta per la sua utilizzabilità ex art. 35.1.1 C.G.S., a fronte di un referto arbitrale che assurga al ben noto rango di prova privilegiata. Per questi motivi la C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso, per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal calciatore Paolo Lucci. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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