• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/CGF del 15 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 27 Marzo 2012
4) RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 E AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SIG. MATORANO BRUNO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. – NOTA N. 9600/1223PF10-11/AM/MA DELL’8.6.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 28.7.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/CGF del 15 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 27 Marzo 2012
4) RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 E AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SIG. MATORANO BRUNO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. - NOTA N. 9600/1223PF10-11/AM/MA DELL’8.6.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 28.7.2011)
Con la decisione in epigrafe indicata la Commissione Disciplinare Nazionale, affermata la responsabilità del signor Matorano Bruno (all’epoca dei fatti Presidente dell’A.C.R. Messina) per aver omesso di eseguire nel termine assegnato il pagamento di una somma dovuta al signor Vincenzo Nuccio e della seconda a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., li condannava l'uno alla inibizione per mesi sei e l'altra alla sanzione di 1 punto di penalizzazione in classifica generale, da scontare nella Stagione Sportiva 2011/2012, oltre che alla ammenda di € 5.000,00. E' da precisare preliminarmente che il gravame in oggetto è stato proposto unicamente nell'interesse della società, la quale si duole, deducendo anzitutto che la condotta censurata riguarda comportamenti posti in essere dalla precedente proprietà e non dalla attuale gestione. In subordine, inoltre, la stessa difesa invoca una serie di precedenti concernenti analoghe vicende per i quali sarebbero state applicate sanzioni meno pesanti e, comunque, invoca l'applicazione di un trattamento meno severo. Va immediatamente chiarito, a scanso di equivoci, che nel caso in questione non si tratta di far valere una responsabilità per fatto altrui, continuando nella sua integralità la vita della società reclamante nonostante l'avvenuto indubbio cambiamento di gestione. In secondo luogo, va ancora una volta ribadita la giuridica inutilità ed inconsistenza del richiamo a precedenti più miti attribuiti a questo od anche ad altri organi giudicanti, posta la mancanza nel nostro ordinamento di un vincolo basato su altre decisioni: vincolo, del resto, che qualora esistesse dovrebbe operare non a senso unico, ma anche talvolta con riferimento a pronunce di maggiore severità; vincolo, comunque, che - come dimostra lo studio del diritto comparato - anche nei sistemi ove risulta ammesso trova una applicazione molto meno intensa di quanto comunemente si ritiene. Tutto ciò premesso, questa Corte, considerate peraltro le circostanze che hanno reso difficile alla società ricorrente evitare la contumacia nel primo grado del giudizio, la sua categoria di militanza, nonché l'avvenuto seppur tardivo pagamento in favore degli atleti di quanto loro dovuto, ritiene di accogliere parzialmente il gravame proposto ed in parziale riforma della decisione impugnata di ridurre a soli 1.000,00 la misura della ammenda a carico della società ricorrente, ferme rimanendo le altre sanzioni comminate. Per questi motivi in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C.R. Messina di Messina riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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4) RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 E AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SIG. MATORANO BRUNO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. – NOTA N. 9600/1223PF10-11/AM/MA DELL’8.6.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 28.7.2011)"