F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/CGF del 15 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 27 Marzo 2012 7) RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SIG. DI LULLO ALFREDO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. – NOTA N. 10053/1168PF/10-11/AM/MA DEL 17.6.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 28.7.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/CGF del 15 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 27 Marzo 2012 7) RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SIG. DI LULLO ALFREDO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. - NOTA N. 10053/1168PF/10-11/AM/MA DEL 17.6.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 28.7.2011) Con atto spedito in data 1.8.2011, la società A.C.R. Messina S.r.l. chiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 7/CDN del 28.7.2011) con la quale, su deferimento della Procura Federale, è stata irrogata la sanzione dell’inibizione per mesi 12 a carico dell’allora Presidente e legale rappresentante della società A.C.R. Messina S.r.l., sig. Di Lullo Alfredo, e la sanzione dell’ammenda, pari ad € 2.500,00, a carico della medesima Società. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 25.8.2011, degli atti ufficiali, la società A.C.R. Messina faceva pervenire, in data 1.9.2011, ricorso ex art. 37 C.G.S.. La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità dell’allora Presidente e legale rappresentante della società A.C.R. Messina S.r.l., sig. Di Lullo Alfredo, per avere falsamente disconosciuto la propria sottoscrizione, apposta in calce ad una serie di atti di svincolo di calciatori della società A.C.R. Messina S.r.l.. Il ricorso in epigrafe risulta infondato per le seguenti ragioni. In via preliminare, si evidenzia come la società A.C.R. Messina S.r.l. non contesti la ricostruzione dei fatti, operata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, limitandosi a denunciare l’ingiustizia dell’applicazione di una sanzione pecuniaria a carico della predetta Società a cagione di comportamenti, contrari alle norme federali, posti in essere dalla precedente gestione societaria, nonché l’eccessività della sanzione medesima. Al proposito, si evidenzia come la responsabilità diretta delle società affiliate alla F.I.G.C., per le condotte ascritte ai soggetti che ricoprono, alla data dei fatti, la carica di legale rappresentante delle medesime, costituisce principio cardine dell’ordinamento federale, consacrato, come noto, nell’art. 4.1. C.G.S.. A ciò si aggiunga che sarebbe oltremodo agevole, per una società, sottrarsi all’applicazione delle sanzioni federali semplicemente modificando, successivamente alla commissione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, il proprio assetto societario. Quanto, poi, alla quantificazione della sanzione pecuniaria, operata dal Giudice di prime cure, questa Corte ritiene che la stessa risulti proporzionata rispetto alla gravità della condotta ascritta al legale rappresentante della società, odierna ricorrente, signor Di Lullo Alfredo, consistita nell’avere falsamente disconosciuto - peraltro attraverso denunce, presentate alle Forze dell’Ordine, nelle quali si denunciava il furto di materiale, quali timbri e carta intestata della Società - la propria sottoscrizione apposta in calce ad una serie di atti di svincolo di calciatori della società A.C.R. Messina S.r.l.. Per questi motivi, la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.R. Messina di Messina. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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