F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 25 novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 27 Marzo 2012 7. RICORSO DEL SIG. LEONARDO COVARELLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N°.1295/412 PF10-11/AM/MA DEL 7.9.2011 – PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1, C.G.S. SEGUITO FALLIMENTO SOCIETÀ PISA CALCIO S.P.A. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 32/CDN del 27.10.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 25 novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 27 Marzo 2012
7. RICORSO DEL SIG. LEONARDO COVARELLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N°.1295/412 PF10-11/AM/MA DEL 7.9.2011 – PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1, C.G.S. SEGUITO FALLIMENTO SOCIETÀ
PISA CALCIO S.P.A. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 32/CDN del 27.10.2011)
Ricorre il signor Leonardo Covarelli avverso la sanzione in epigrafe sostenendo che il mancato pagamento del debito dello sponsor Sec Real Estate S.p.A. per € 650.000,00 nei confronti del Pisa Calcio era dipeso dal mancato pagamento, da parte dell’acquirente dell’intero pacchetto azionario del Pisa Calcio, Iniziativa 2003 S.r.l., del prezzo di cessione, con conseguente indisponibilità della provvista necessaria. Sentiti in udienza il difensore del ricorrente – che ha ribadito quanto esposto nel reclamo - ed il rappresentante della Procura - che ha insistito per la conferma della decisione di primo grado, evidenziando che nella medesima era stata adeguatamente considerata la minore responsabilità del signor Covarelli nel dissesto del Pisa Calcio, con congruo contenimento della sanzione rispetto agli altri incolpati - la Corte ritiene che l’impugnazione vada rigettata. Osserva infatti che è pur vero che l’art. 6 del contratto di cessione delle azioni rappresentative del capitale del Pisa Calcio prevede in capo al venditore il solo obbligo di “far fronte a tutti i debiti” della società maturati alla data del 30.6.2008, e che l’importo non pagato dalla società MAS S.p.A., facente capo al signor Covarelli, non costituiva “debito” del Pisa Calcio e tuttavia va considerato che con lettera racc. 5.8.2008 (carte 249) la medesima MAS S.p.A. si era accollata il debito della società Sec Real Estate per complessivi € 750.000,00 verso il Pisa Calcio. A tale convenzione di accollo, di cui dà conto la lettera a carte 249, il creditore Pisa Calcio ha aderito con lettera del successivo 7 agosto 2008 (carte 250), rendendo così irrevocabile la stipulazione ex art. 1273, comma 1, cod. civ.. Per effetto di tale accollo, non liberatorio, la MAS (dal ricorrente amministrata e posseduta, come accertato dal primo Giudice con la sentenza impugnata, e come non contestato dal ricorrente medesimo) era dunque tenuta in solido (art. 1273, comma 3, cit.) al pagamento del credito del Pisa Calcio che in concreto, per la sua più parte non è stato adempiuto, con efficacia con-causale rispetto al successivo dissesto della squadra. Né pare giustificazione ostensibile quella di non aver pagato per mancanza della provvista a causa dell’inadempimento (parziale), da parte della società Iniziativa 2003 S.r.l. (del signor Luca Pomponi, acquirente del capitale del Pisa Calcio), dell’obbligo di pagamento alla MAS del prezzo di cessione delle azioni: ciò perché non risulta alcun collegamento negoziale tra l’accollo di cui sopra e la vendita del pacchetto azionario, che peraltro è ben precedente (11.7.2008, come indicato nel ricorso) all’accollo di cui alla predetta lettera 5.8.2008. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Leonardo Covarelli e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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