F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 15 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 27 Marzo 2012 2) RICORSO DEL SIG. CASSARA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA PALAZZOLO/CALCIO ACRI DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 15 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 27 Marzo 2012 2) RICORSO DEL SIG. CASSARA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA PALAZZOLO/CALCIO ACRI DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011) Con atto del 4.11.2010, il signor Francesco Cassarà inoltrava “preannuncio di reclamo” con richiesta degli atti ufficiali manifestando l’intenzione di gravare la decisione del Giudice Sportivo presso presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011, con la quale gli veniva inflitta la sanzione della squalifica per 8 giornate effettive di gara, per aver, durante l’incontro Palazzolo/Calcio Acri del 30.10.2011, contestato, entrando sul terreno di giuoco, una decisione dell’arbitro rivolgendo a quest’ultimo espressioni irriguardose, alla notifica del provvedimento disciplinare afferrava un braccio del medesimo stringendolo con forza per alcuni secondi e, invitato ad allontanarsi, si avvicinava a un assistente arbitrale profferendo al suo indirizzo espressioni irriguardose. Soltanto grazie all’intervento del capitano della squadra lasciava il terreno di giuoco. Con successivo atto di questa Corte datato 8.11.2011, si provvedeva a trasmettere a mezzo comunicazione fax al reclamante gli atti di gara che venivano ricevuti dallo stesso in pari data. Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione. Il sodalizio sportivo a seguito dell’invio del preannuncio di reclamo, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione degli atti ufficiali. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Francesco Cassarà e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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