F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 15 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 27 Marzo 2012 4) RICORSO DEL SIG. MAINER CARMELINO (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.C. CHIOGGIA SOTTOMARINA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONI ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (N°. 1997/291PF10-11/AM/MA DEL 6.10.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/CDN del 14.11.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 15 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 27 Marzo 2012
4) RICORSO DEL SIG. MAINER CARMELINO (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.C. CHIOGGIA SOTTOMARINA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONI ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (N°. 1997/291PF10-11/AM/MA DEL 6.10.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/CDN del 14.11.2011)
La Procura Federale svolgeva, su segnalazione del Comitato Regionale Veneto della L.N.D., delle indagini in ordine al trasferimento di alcuni calciatori (Marco Comer, Luca Voltolina, Jeffrey Tiozzo e Matteo Ballarin) dalla società Mestre alla società Chioggia. In particolare, l’indagine si sviluppava anche nell’interrogatorio, tra gli altri, dei responsabili delle due squadre, per la società Chioggia i dirigenti Carmelino Mainer, Patrizio Salviato, Giuseppe Comer, per la società Mestre il Presidente Gianbruno Berton. La Procura evidenziava che la firma, apposta sul modulo di trasferimento del calciatore Ballarin, appariva essere stata disconosciuta dal Presidente Berton e non vergata dal medesimo. In questo contesto deferiva – oltre ulteriori tesserati per altre violazioni - i responsabili della società Chioggia – (Carmelino Mainer, Patrizio Salviato, Giuseppe Comer), ai sensi dell’art. 1 comma 1, C.G.S., per aver reso nel corso delle loro audizioni, avanti al rappresentante della Procura Federale, delle dichiarazioni di comodo (cfr nota 610/2011 n. 1997/291) riguardo al fatto che erano stati presenti, nel luglio del 2010, quando il Presidente Berton avrebbe sottoscritto e consegnate le liste di trasferimento dei quattro calciatori compresa appunto anche quella del Ballarin. La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr Com. Uff. n. 38 del 14.11.2011), riteneva fondato il deferimento in considerazione, appunto, che il Presidente Berton aveva disconosciuto la firma apposta in calce alla lista di trasferimento relativa al passaggio del calciatore Ballarin dalla società Mestre alla società Chioggia. Secondo la Commissione Disciplinare Nazionale era evidente la non autografia della sottoscrizione del Presidente Berton in calce alla lista di trasferimento del calciatore Ballarin, palesata altresì dalla manifesta difformità tra detta firma e quelle presenti nelle altre liste di trasferimento, nonché nel foglio di censimento e nel verbale dell’audizione reso avanti rappresentanti della Procura Federale, essendo conseguenzialmente inveritiere le dichiarazioni al riguardo espresse dai deferiti al rappresentante della Procura Federale. Gli interessati venivano sanzionati con la inibizione di un anno. Avverso la detta decisione ha proposto ricorso il Mainer, contestando la ricostruzione operata prima dalla Procura Federale poi dalla Commissione Disciplinare Nazionale, dando una ricostruzione degli accadimenti peculiare. Al riguardo, specificava che nell’incontro tra i rappresentanti delle società, egli aveva notato un clima di tensione tra i Presidenti derivante da frizioni in ordine alle pendenze economiche ancora in essere e che avrebbe visto il Berton sottoscrivere più fogli senza però avere la possibilità di visionare detti fogli e quindi non avrebbe potuto verificare quante erano le sottoscrizioni e se le stesse erano identiche. Il Mainer ha così chiesto l’annullamento del provvedimento disciplinare impugnato. Osserva questa Corte come l’impugnazione sia infondata. Nel verbale – sottoscritto e vistato - in data 21.10.2010 contenente la dichiarazione rilasciata dal ricorrente al Collaboratore della Procura Federale Fernando Spina, si legge testualmente che “… … nella circostanza il Berton, dopo una laboriosa trattativa, alla presenza di tutti i dirigenti del Chioggia sopra nominati, ha sottoscritto e consegnato (nds) le liste di trasferimento dei calciatori Marco Comer, Luca Voltolina, Jeffrey Tiozzo e Matteo Ballarin……”. Appare evidente come l’affermazione effettuata avanti al Rappresentante della Procura Federale, in ordine alle modalità della sottoscrizione, non abbia tenore dubitativo o incerto, di tanto che la ricostruzione che il ricorrente effettua nella propria impugnazione, appare come una rivisitazione di quanto in precedenza affermato inammissibilmente tardiva rispetto al contenuto del verbale stesso ed alla ragione fondante il deferimento prima ed il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale dopo. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Carmelino Mainer e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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