F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 12 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 27 Marzo 2012 5) RICORSO DELLA F.C. FORLI’ S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RICHARD VANIGLI SEGUITO GARA ESTE/FORLÌ DEL 17.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 21.12.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 12 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 27 Marzo 2012 5) RICORSO DELLA F.C. FORLI’ S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RICHARD VANIGLI SEGUITO GARA ESTE/FORLÌ DEL 17.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 21.12.2011) Con ricorso ritualmente proposto la F.C. FORLI' S.r.l. impugnava il provvedimento disciplinare emesso dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale nei confronti del calciatore Vanigli Richard e pubblicato nel Com. Uff. n. 72 del 21.12.2011. Con la decisione in epigrafe indicata il predetto calciatore è stato squalificato per 4 giornate di gara perché, "ammonito per proteste, alla notifica del provvedimento disciplinare, si poneva di fronte all 'Arbitro cercando il «confronto testa a testa», protestando ripetutamente in modo plateale, il tutto accompagnato da espressione blasfema e termini gravemente ingiuriosi rivolti all'Ufficiale di gara" ed inoltre "espulso, continuava nel suo atteggiamento rivolgendo al Direttore di gara altre espressioni offensive e pronunciando nuovamente espressione blasfema". Infine, perché "nel lasciare il terreno di gioco, dopo circa due minuti, sospinto da un compagno di squadra, si rivolgeva all 'Arbitro con gesto triviale". La società ricorrente ha chiesto in via principale la riduzione della sanzione inflitta al minimo edittale di 2 giornate ed in via subordinata a 3 giornate di gara, deducendo la circostanza che il Direttore di gara possa aver errato, in un momento di concitazione dovuto ad un match di tanta importanza per la classifica del Campionato di Serie D, nel percepire eventuali espressioni blasfeme da parte del calciatore, il quale sarebbe rimasto sbalordito a causa di una direzione di gara alquanto persecutoria nei suoi confronti ed in quelli della sua squadra di appartenenza. Inoltre lo stesso Arbitro non avrebbe tenuto conto del cosiddetto body language, tenuto dal Vanigli nell'atto di protesta, mantenendo costantemente le mani dietro la schiena durante l'intero episodio, senza mai pervenire cioè ad alcun tipo di colluttazione neppure di veniale entità. Infine la sanzione comminata si sarebbe rivelata eccessiva nella sua entità, in quanto di regola comminata solo a seguito di comportamento violento a carico di altri tesserati. Il ricorso si palesa completamente infondato e come tale non può trovare accoglimento. Giova, anzitutto, ricordare, quanto alle contestazioni in merito alla esattezza delle circostanze riferite nel rapporto arbitrale, che - a norma dell'art. 35, primo comma 1, C.G.S. - esso fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In merito alla misura della sanzione applicata, può riconoscersi che nella specie non è da attribuire allo stesso Vanigli una condotta violenta nei confronti di calciatori o di altre persone presenti, sanzionabile ai sensi dell' art. 19.4 lett. b) C.G.S. con una squalifica nella misura minima di tre giornate, ma soltanto quella senza dubbio gravemente e ripetutamente ingiuriosa verso l'Ufficiale di gara, punibile a sua volta nella misura minima prevista per 2 sole giornate. Ad essa è tuttavia da aggiungere la reiterata pronunzia di espressioni blasfeme in occasione della stessa gara che l'art. 3 bis C.G.S. punisce, a sua volta, con la sanzione minima della squalifica per 1 giornata. Cosicchè diventa nella situazione del tutto irrilevante la circostanza, oltre tutto non provata dalla parte ricorrente, nè tanto meno risultante dal rapporto arbitrale, secondo cui nel corso della condotta in questione sarebbe stato comunque osservato l'asserito body language. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Forlì S.r.l. di Forlì e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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