F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 12 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 27 Marzo 2012 6) RICORSO DEL SIG. LUCA VANNINI (ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ S.C. INSUBRIA A.S.D. ORA S.C. CARONNESE) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 38 COMMA TERZO DEL REGOLAMENTO DELLA LND (NOTA N°. 2478/1001PF10-11/AM/MA DEL 24.10.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 22.12.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 12 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 27 Marzo 2012
6) RICORSO DEL SIG. LUCA VANNINI (ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ S.C. INSUBRIA A.S.D. ORA S.C. CARONNESE) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 38 COMMA TERZO DEL REGOLAMENTO DELLA LND (NOTA N°. 2478/1001PF10-11/AM/MA DEL 24.10.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 22.12.2011)
Il Sig. Luca Vannini ha impugnato la decisione della Commissione Nazionale Disciplinare pubblicata con Com. Uff. n. 52 del 22.12.2011 con la quale è stato condannato alla sanzione dell’inibizione per mesi 5 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento all’art. 38 comma 3 Regolamento L.N.D. per avere simulato, nella qualità all’epoca dei fatti di segretario della S.C. Insubria A.S.D., il trasferimento a titolo definitivo
del calciatore Comi dell’AC Legnano S.r.l. alla S.C. Insubria A.S.D. al fine specifico di dissimulare un trasferimento a titolo temporaneo che non era attuabile a termine di regolamento, disciplinando siffatta simulazione anche a mezzo di scrittura privata e carpendo la buona fede del calciatore, ignaro delle intese raggiunte dalle due società. A sostegno dell’impugnazione il ricorrente deduce la sua totale estraneità ai fatti per i quali è stato condannato, in quanto non presente all’incontro nel quale è stato sottoscritto l’accordo per il trasferimento temporaneo ed invece presente al successivo incontro nel quale è stato sottoscritto l’accordo per il trasferimento definitivo, asserendo di non essere a conoscenza di quanto in precedenza accaduto. Egli richiede pertanto in riforma del provvedimento impugnato di archiviare il procedimento nei suoi confronti mandandolo assolto da ogni accusa. In subordine il ricorrente richiede la riduzione della sanzione in quanto gli altri tesserati corresponsabili del fatto sono stati condannati a quattro mesi di inibizione. Quanto alla richiesta di archiviazione del procedimento essa non può essere accolta in quanto, come puntualmente rilevato nella decisione della Commissione Nazionale Disciplinare, il Vannini “…ha avuto un ruolo significativo nella vicenda rappresentata… atteso che fu lui che, in quanto segretario e consigliere della società Insubria, ebbe a sottoscrivere la simulata lista di trasferimento a titolo definitivo che dissimulava il trasferimento a titolo di prestito”. A tal riguardo dunque va pienamente condivisa la decisione assunta dalla Commissione Nazionale Disciplinare. In ordine alla domanda subordinata di riduzione della inibizione questa, invece, merita accoglimento dovendosi sanzionare il comportamento assunto da tutti i tesserati coinvolti e giudicati nella vicenda allo stesso modo. Pertanto detta inibizione deve essere ridotta da 5 a 4 mesi. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Luca Vannini riduce la sanzione inflitta al sig. Luca Vannini a mesi 4 di inibizione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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