F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 12 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 27 Marzo 2012 8) RICORSO DEL CALCIATORE LUIGI ARTIACO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FORTIS TRANI/CTL CAMPANIA DEL 18.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 21.12.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 12 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 27 Marzo 2012
8) RICORSO DEL CALCIATORE LUIGI ARTIACO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FORTIS TRANI/CTL CAMPANIA DEL 18.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 21.12.2011)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 21.12.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Luigi Artiaco. Tale decisione veniva assunta” per aver dato, a gioco fermo, uno schiaffo ad un avversario ”. Avverso tale provvedimento il calciatore Artiaco ha interposto rituale e tempestivo reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 23.12.2011 chiedendo una riduzione della squalifica in termini di equità. Il tesserato incentrava la propria tesi sulla pesante provocazione che avrebbe subito da parte di alcuni difensori della squadra avversaria, che, a turno, intervenivano nei suoi confronti con entrate al limite della correttezza. Nella circostanza all’esame, l’Artiaco specificava che proprio durante una fase di gioco, veniva , chiuso da due difensori del Campania ed uno dei due accostava la sua faccia con fare minaccioso; istintivamente, quindi, il ricorrente allontanava il diretto antagonista appoggiando la sua mano sulla fronte del difensore applicando un minimo di spinta. Il calciatore Artiaco, dunque, escludeva recisamente di aver colpito il marcatore appellandosi alla clemenza della Corte. Tanto premesso la III Sezione giudicante della Corte di Giustizia Federale ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento. Secondo indiscusso e consolidato principio di ogni ordinamento sportivo, nei procedimenti disciplinari il rapporto dell’arbitro costituisce prova assolutamente privilegiata, contestabile soltanto per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza. Nel caso di specie la refertazione posta a fondamento della sanzione non propone alcun vizio presentandosi coerente e dettagliata, conseguentemente il motivo di ricorso appare del tutto privo di fondamento. Aggiungasi, peraltro, che il calciatore ammette esplicitamente la condotta contestata. La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Luigi Artico e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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