F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 12 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 27 Marzo 2012 10) RICORSO DELL’A.S. SESTESE CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GUARISA ANDREA SEGUITO GARA SESTESE CALCIO A.S.D./BAGNOLESE DELL’8.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 dell’11.1.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 12 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 27 Marzo 2012 10) RICORSO DELL’A.S. SESTESE CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GUARISA ANDREA SEGUITO GARA SESTESE CALCIO A.S.D./BAGNOLESE DELL’8.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 dell’11.1.2012) Al 37° del secondo tempo, nel corso della gara Sestese/Bagnolese disputata l’8.1.2012, l’arbitro provvedeva ad espellere il calciatore nr. 6 della Sestese GuarisiAndrea. Quest’ultimo, infatti, già in precedenza ammonito, simulava di aver subito un fallo. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione, avvenuto appunto per somma di ammonizioni, il giocatore si rivolgeva al direttore di gara urlandogli contro di non essere mai stato in precedenza ammonito e nel contempo non lasciava il terreno di gioco di tanto che l’arbitro aveva bisogno dell’intervento del capitano perché il calciatore stesso si allontanasse. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 79 dell’11.1.2012 , lo sanzionava con la squalifica di 2 gare effettive. Proponeva tempestivo reclamo in data 12.1.2012 la società Sestese la quale, dopo una esposizione delle circostanze che avevano portato all’espulsione chiedeva la riduzione della sanzione inflitta al Guarisi evidenziando che non vi era stata alcuna espressione offensiva, minacciosa, volgare o maleducata, credendo il giocatore alla possibilità di un errore dell’arbitro. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia infondata. E’ indubbio, così come emerge dal referto arbitrale che il calciatore una volta espulso – cosa che già comporta la squalifica per una gara - non ottemperava all’ordine dell’arbitro ma insisteva in una infondata pretesa di non essere mai stato in precedenza ammonito. Nell’occasione teneva altresì un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara in quanto gli si rivolgeva inveendo ed urlando; comportamento che integra gli estremi dell’art.19 comma 1 in riferimento al comma 4 lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Sestese Calcio A.S.D. di Sesto Fiorentino (Firenze) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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