F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 27 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 27 Marzo 2012 1) RICORSO DEL CALCIATORE ADAM VASS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA VICENZA/BRESCIA DEL 14.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 59 del 17.1.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 27 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 27 Marzo 2012
1) RICORSO DEL CALCIATORE ADAM VASS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA VICENZA/BRESCIA DEL 14.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 59 del 17.1.2012)
Con atto rituale e tempestivo, il calciatore Adam Vass proponeva ricorso avverso la sanzione indicata in epigrafe. Premesso che, dagli atti prodotti in sede di ricorso e da quelli presenti nel relativo fascicolo, risulta che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto del Quarto ufficiale, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva; - rilevato che nel suddetto rapporto del Quarto ufficiale, è testualmente rappresentato che, con riferimento alla gara Vicenza/Brescia disputatasi in data 14.1.2012, “al 31’ 2° tempo richiamavo l’arbitro per espellere il giocatore del Brescia Vass Adam nr. 8 che a seguito di un intervento dell’arbitro bestemmiava e subito dopo protestava platealmente urlando “v………..” accompagnando alle parole gesti di dissenso con le braccia sempre in direzione dell’arbitro”; - precisato che, sempre da quanto emerge dalla testuale lettura del rapporto del Quarto uomo, le parole di cui sopra furono pronunciate ad una distanza di circa 20 metri rispetto al luogo in cui in quel momento si trovava – ancora all’interno del terreno di gioco, peraltro – il direttore di gara, il quale, dunque, non era nella posizione spaziale utile per poter recepire l’espressione e, soprattutto, di coglierne la portata offensiva; - appurato dunque che il calciatore Vass Adam ha effettivamente pronunciato le su riportate espressioni (fatto incontestabile sia con riferimento all’espressione blasfema sia con riguardo a quella ingiuriosa, essendo stato ascoltato direttamente il Quarto ufficiale sul punto, il quale ha ripetuto a questa Commissione esattamente le parole pronunciate dal calciatore ricorrente), dal contenuto indubbiamente irriguardoso, nei confronti del direttore di gara e che alcun rilievo sotto il profilo disciplinare può assumere, al fine di ridurre la portata offensiva della frase e del comportamento mantenuto nella specie dal tesserato, la circostanza che si tratti di giocatore straniero e che l’arbitro non poteva ascoltare tali espressioni, che comunque si compendiano in una bestemmia ed in un insulto sicuramente avvertito dal Quarto ufficiale, in quanto – come è noto – l’episodio di rilievo disciplinare deve essere valutato, anche per la specifica portata violativa delle regole di comportamento, singolarmente e tenendo conto degli specifici aspetti che lo caratterizzano, sia fattuali che comportamentali; - ritenuto che il contesto in cui l’espressione ingiuriosa e quella blasfema sono state pronunciate nonché l’atteggiamento mantenuto dal calciatore, peraltro a distanza tale che il direttore di gara non potesse neppure accorgersi del fatto, delineano un comportamento di grave irriverenza nei confronti dello stesso direttore di gara che le difese del patrocinatore del ricorrente non consentono di affievolire quanto alla sua gravità; - stimata, conclusivamente, congrua la sanzione inflitta della squalifica per 3 giornate effettive di gara, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Adam Vass. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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