F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 27 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 27 Marzo 2012 1) RICORSO DELL’U.S. PALESTRINA ITOP SS ARL D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TRUCOLO JUAN MANUEL A SEGUITO GARA ANZIOLAVINIO/ PALESTRINA ITOP DEL 15.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 18.1.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 27 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 27 Marzo 2012
1) RICORSO DELL’U.S. PALESTRINA ITOP SS ARL D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TRUCOLO JUAN MANUEL A SEGUITO GARA ANZIOLAVINIO/ PALESTRINA ITOP DEL 15.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 18.1.2012)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 82 del 18.1.2012, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Trucolo Juan Manuel. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Anziolavinio/Palestrina Itop del 15.1.2012, il Truciolo, a gioco fermo, colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto. Avverso tale provvedimento la società U.S. Palestrina Itop SS ARL D. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 18.1.2012 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 26.1.2012, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’U.S. Palestrina Itop SS a.r.l. D. di Palestrina (Roma), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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