F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 27 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 27 Marzo 2012 2) RICORSO DELL’U.C. MONTECCHIO MAGGIORE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RIZZI EMANUEL A SEGUITO GARA MONTECCHIO MAGGIORE/ SPORT CLUB ST.GEORGEN DEL 15.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 18.1.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 27 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 27 Marzo 2012
2) RICORSO DELL’U.C. MONTECCHIO MAGGIORE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RIZZI EMANUEL A SEGUITO GARA MONTECCHIO MAGGIORE/ SPORT CLUB ST.GEORGEN DEL 15.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 18.1.2012)
Con il ricorso indicato in epigrafe, la U.C. Montecchio Maggiore ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Rizzi Emanuel per “avere, a gioco fermo, afferrato al collo e spinto un calciatore avversario rivolgendogli nella circostanza espressione irriguardosa. Veniva bloccato dall’intervento dei propri compagni di squadra”. Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la società reclamante chiedeva la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato. Sosteneva, in via principale, la incongruenza del referto arbitrale rispetto ai fatti realmente accaduti senza, tuttavia, apportare alcun elemento a sostegno di detta prospettazione. Conseguentemente, la fidefacienza del rapporto arbitrale non può in alcun modo essere scalfita. Peraltro, i fatti così come descritti nel referto e riportati nella motivazione adottata dal Giudice di prime cure, con indubbia chiarezza e precisione espositiva, presentano connotati di gravità (afferrava
al collo e spintonava un avversario…bloccato dai propri compagni di squadra) tali da far ritenere congrua la sanzione irrogata. Detta doglianza è, pertanto, infondata e va disattesa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.C. Montecchio Maggiore S.r.l. di Montecchio Maggiore (Vicenza).Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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