F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 01 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 28 Marzo 2012 1. RICORSO DELL’A.S.D. VIRTUS MONOPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. VIRTUS MONOPOLI/SAMMICHELE DEL 07.01.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. n. 366 del 18.1.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 01 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 28 Marzo 2012 1. RICORSO DELL’A.S.D. VIRTUS MONOPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. VIRTUS MONOPOLI/SAMMICHELE DEL 07.01.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. n. 366 del 18.1.2012) L'A.S.D. Virtus Monopoli Calcio a 5, partecipante al Campionato di Serie B, ricorre a questa Corte contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 366 del 18.1.2012) che ha rigettato il suo ricorso teso ad invalidare l'incontro Monopoli/Sammichele del 7.1.2012, incontro viziato, a suo dire, dall'avvenuta partecipazione, nelle fila dell'avversaria, del calciatore Leal Zata Maikon in posizione irregolare in quanto, in contrasto col combinato disposto fra l'art. 5, comma 3, capo 3 del Regolamento F.I.F.A. e l'art. 103 bis, comma 2 N.O.I.F., era stato tesserato e risultava aver disputato gare ufficiali per tre società diverse durante la stagione sportiva in corso. Ha chiesto di conseguenza che la società antagonista, Pol. D. Sammichele, venga perseguita con la punizione sportiva di cui all'art. 17, comma 5 C.G.S.. Il reclamo non è fondato e va respinto. Le disposizioni normative invocate dalla ricorrente, infatti, attengono ad aspetti diversi riguardanti le operazioni di trasferimento e tesseramento poichè, mentre la regola F.I.F.A., di portata generale stabilisce che, nel corso della medesima Stagione Sportiva, un calciatore può essere tesserato per un massimo di tre società ed impiegato in gare ufficiali solo da due di esse, la norma portata dal citato articolo N.O.I.F. si riferisce alla situazione particolare di calciatori già trasferiti a titolo temporaneo (idest in prestito) chiarendo che costoro possono, sempre nel corso della stessa Stagione Sportiva e nei termini stabiliti dal Consiglio Federale, avvalersi della risoluzione consensuale di detto tipo di tesseramento ritornando alla società di provenienza che, a sua volta, può utilizzarli in proprio o cederli,t emporaneamente o defiinitivamente ad altro sodalizio. Strutturare una connessione fra norme così disomogenee è impresa non solo ardua ma tecnicamente impossibile anche perchè non è dato conoscere quale tipologia di vincolo legasse il Leal Zara al primo dei sodalizi -A.S.D.Biancazzurro Fasano - coi quali risulta essere stato tesserato. Per accertare quindi se l'utilizzazione del predetto nella partita in contestazione debba o no essere giudicata regolare, non può che farsi riferimento alla normativa F.I.F.A., verificando se siano state rispettate le limitazioni in essa indicate e,segnatamente, se durante la Stagione Sportiva 2011/2012, il calciatore sia stato tesserato, a qualsivoglia titolo, per non più di tre società ed impiegato, in partite ufficiali, soltanto da due di esse. Orbene dagli atti e dalle stesse indicazioni fornite con i motivi di reclamo è possibile dedurre che nel caso in esame nessuna violazione sia stata commessa dal momento che il Leal Zama fu tesserato nella stagione in corso soltanto per tre sodalizi diversi - A.S.D. Biancazzurro Fasano,Domus Chia e Pol.D.Sammichele - e venne impiegato in incontri ufficiali soltanto dagli ultimi due (il 10.12.2011 fra Domus Chia e Comelt Tonioli Milano ed il 7.1.2012 fra la reclamante ed il Sammichele) null'altro di specifico risultando, se non generiche affermazioni, relativamente a precedenti impieghi. In conclusione, la decisione adottata, se pur con motivazioni diverse, in prima istanza è totalmente condivisibile. La tassa va incamerata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Virtus Monopoli di Monopoli (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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