F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 09 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 28 Marzo 2012 2. RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CIOFFI GABRIELE SEGUITO GARA CARPI/ PAVIA DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV del 31.1.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 09 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 28 Marzo 2012 2. RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CIOFFI GABRIELE SEGUITO GARA CARPI/ PAVIA DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV del 31.1.2012) Con decisione resa pubblica con il Com. Uff. n. 107/DIV del 31.1.2012 il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, ha inflitto al calciatore Gabriele Cioffi, tesserato in favore della società Carpi F.C. 1909 la squalifica per 3 giornate di gara effettive, a seguito della gara Carpi/Pavia, disputata il 29.1.2012, per ave colpito con un pugno alla testa un avversario e per avere, prima del provvedimento di espulsione, bloccato per alcuni secondi la mano dell’arbitro che stava per mostrargli il cartellino rosso. Contro tale decisione la società Carpi F.C.1909 ha proposto reclamo, al fine di ottenere la riduzione della sanzione, sostenendo che il proprio tesserato non aveva commesso alcun atto di violenza nei confronti dell’avversario, come documentato dalle immagini televisive, allegate al ricorso, e dalle dichiarazioni spontanee rilasciate dal calciatore Alessandro Cesca, che dimostravano quanto alla supposta violenza, come il Cioffi in azione di gioco avesse soltanto in elevazione colpito l’avversario nella zona spalla/nuca e quanto al contatto tra il calciatore e il direttore di gara che il Cioffi in modo plateale quanto innocente, aveva ingenuamente cercato di impedire l’estrazione del cartellino che avrebbe comportato la sua espulsione. Il ricorso non merita accoglimento Osserva la Corte di Giustizia Federale che la ricorrente società prospetta a difesa del calciatore, senza alcun supporto probatorio, posta la evidente inammissibilità delle immagini televisive prodotte in questa sede e la assoluta irrilevanza della dichiarazione del Cesca, una dinamica dell’episodio incriminato del tutto diversa da quella certificata dal referto arbitrale, il cui contenuto, come è noto è fonte privilegiata di prova, circa il comportamento del tesserato. In particolare il rapporto del direttore di gara descrive in maniera inequivocabile l’atto violento compiuto dal Cioffi, che in azione di gioco ha colpito con un pugno al capo l’avversario, per cui l’episodio così come refertato non può essere posto in discussione. a) respinge il ricorso proposto in favore del signor Signorini; b) respinge il ricorso proposto in favore del calciatore El Kamch Anour; In ordine alla seconda violazione disciplinare, osserva il Collegio, che la condotta del Cioffi, non contestata dalla difesa sotto l’aspetto fattuale, non può essere ridotta ad ipotesi priva di rilievo disciplinare. L’atto di bloccare la mano del direttore di gara per qualche secondo, trattenendolo anche per la maglia per impedirgli di estrarre il cartellino rosso, costituisce sicuramente un atto compulsivo nei confronti dell’arbitro, che oltre ad integrare certamente una condotta irriguardosa, come benevolmente ha ritenuto il primo Giudice, configura un vero e proprio atto di violenza privata, che si pone sulla linea di confine con la fattispecie normativa ben più grave, di condotta violenta nei confronti dei direttori di gara. Alla luce delle considerazioni che precedono deve quindi escludersi in radice una diversa modulazione della sanzione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Carpi F.C. 1909 S.r.l. di Carpi (Modena) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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