F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 178/CGF del 23 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 28 Marzo 2012 1) RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ZLATAN IBRAHIMOVIC SEGUITO GARA MILAN/NAPOLI DEL 5.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 143 del 6.2.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 178/CGF del 23 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 28 Marzo 2012
1) RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ZLATAN IBRAHIMOVIC SEGUITO GARA MILAN/NAPOLI DEL 5.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 143 del 6.2.2012)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Milan/Napoli, disputato in data 5.2.2012 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Zlatan Ibrahimovic la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per aver “al 19° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.C. Milan, la quale sostiene, in primo luogo, che il provvedimento del Giudice Sportivo difetterebbe della sintetica motivazione imposta dall’art. 34, comma 2, C.G.S., in quanto la predetta decisione, nel sanzionare la condotta del signor Ibrahimovic, non avrebbe fatto riferimento ad alcuna norma in particolare. Ciò detto, la società, nel ritenere che verosimilmente il Giudice Sportivo abbia fatto riferimento, nel comminare la sanzione appellata, al disposto dell’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., lamenta l’inapplicabilità della predetta norma al caso di specie, dal momento che il gesto posto in essere dal calciatore Ibrahimovic, ai danni dell’avversario Salvatore Aronica, non può configurare la fattispecie di condotta violenta ma soltanto di comportamento antisportivo, sanzionato dalla lett. a) del predetto articolo, che prevede la squalifica di sole due giornate di gara. La società, sul punto, a sostegno della propria tesi, rileva, altresì, che (i) nel referto dell’Assistente che ha riscontrato la condotta sanzionata non vi è traccia del requisito della violenza necessario per applicare l’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S.; (ii) l’avversario colpito non ha subito alcun danno a seguito dello schiaffo in questione, anche in considerazione del fatto che la meccanica del gesto di Ibrahimovic sarebbe stata tale da impedire effetti dannosi a carico della vittima; (iii) il calciatore Ibrahimovic ha reagito al solo fine di difendere un proprio compagno di squadra, il calciatore Antonio Nocerino, che era stato strattonato dallo stesso Aronica, il quale, però, non è stato destinatario di alcun danno, nonostante avesse posto in essere una condotta non corretta. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 23.2.2012, è presente l’Avv. Cantamessa, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, prima di procedere alla decisione del caso di specie, ha provveduto ad ascoltare, in merito alla condotta del signor Ibrahimovic, l’assistente che ha segnalato la violazione sanzionata, il quale ha confermato la dinamica dei fatti accaduti così come da quest’ultimo riportati nel referto: in particolare, l’ufficiale di gara medesimo ha precisato che il calciatore in questione, a giuoco fermo, sopraggiungendo da distante si è avvicinato ad un gruppo di calciatori ed ha colpito con un schiaffo al volto l’avversario Salvatore Aronica, restando peraltro coperto da altro calciatore. A tal proposito, la Corte rileva come lo schiaffo al volto, come atto del percuotere in parte sensibile il corpo dell’avversario, non possa che essere considerato, in linea di principio, quale gesto violento, da sanzionarsi ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S.. Esso, pertanto, è suscettibile di essere “derubricato” a condotta gravemente antisportiva, richiamata dalla lett. a) del predetto articolo, solo in presenza di determinati elementi obiettivi che possono attenere alla dinamica ed alla intensità del gesto stesso, in modo tale da snaturarne, oggettivamente, la natura. Nel caso di specie, nessuno dei predetti elementi risulta emergere dal referto dell’Ufficiale di gara, che costituisce prova privilegiata, non bastando all’uopo l’assenza di conseguenze in punto di danno riportato, né vengono ad evidenziarsi, in ogni caso, elementi che possono valere ad attenuante circa la condotta del signor Ibrahimovic, la quale dunque non può che essere sanzionata nella misura definita dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Milan S.p.A.di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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