F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 29 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 28 Marzo 2012 1) RICORSO A.S.D. VALPO PEDEMONTE CF AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALPO PEDEMONTE/ GORDIGE DEL 12.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 58 del 15.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 29 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 28 Marzo 2012 1) RICORSO A.S.D. VALPO PEDEMONTE CF AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALPO PEDEMONTE/ GORDIGE DEL 12.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 58 del 15.2.2012) L’A.S.D. Valpo Pedemonte ha tempestivamente impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile pubblicato sul Com. Uff. n. 58 del 15.2.2012 con il quale il detto Giudice ha disposto la ripetizione (rectius: il recupero) della gara Valpo Pedemonte/Gordige Calcio Ragazze non potuta disputare per la mancata presentazione della società ospitata entro il tempo regolamentare di attesa, in conseguenza, peraltro, di circostanze di fatto, ritenute di forza maggiore, e consistenti nelle abbondanti nevicate che avevano impedito l’effettuazione della trasferta. Osserva la reclamante che, contrariamente a quanto deliberato e motivato dal primo Giudice, il percorso da compiere avrebbe potuto venir effettuato con idonei mezzi di locomozione, a nulla rilevando l’invito del sindaco di Cavarzere, peraltro reso su sollecitazione della società convenuta, di non mettersi in viaggio in conseguenza dello stato dei luoghi, in particolare strade, costituenti vera e propria insidia per il viaggiatore. Il gravame è infondato e va disatteso. E’ infatti nozione di assoluta notorietà che nel giorno in cui doveva disputarsi la partita per cui è controversia, come in quelli precedenti e seguenti, l’intero territorio italiano era stato oggetto di eventi climatici di straordinaria intensità, e che numerose regioni, fra le quali quella di specie, erano state colpite da eccessi di nevicate tali da sconsigliare qualsiasi non indispensabile viaggio. In questo non trascurabile quadro si inserisce la comunicazione del Sindaco di Cavarzere prodotta ed acquisita in atti, ed è ben vero che la stessa non costituisce formale provvedimento amministrativo, ma è altrettanto vero che il suggerimento a non mettersi in viaggio, al pari di quelli forniti da numerosi altri primi cittadini italiani, si inserisce nella ricordata situazione di fatto dovuta alle eccezionali intemperie, nella quale la prospettiva di restare in casa onde evitare rischi ed incolumità anche nei confronti dei terzi, propone caratteristiche di assoluta generalità e, pertanto, costituisce quell’impedimento correttamente considerato forza maggiore dal gravato provvedimento. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Valpo Pedemonte CF di S. Pietro Incariano (Verona). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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