F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 29 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 28 Marzo 2012 2) RICORSO A.S.D. VIRTUS MONOPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL TEAM MATERA C5/VIRTUS MONOPOLI DEL 14.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 422 del 1.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 29 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 28 Marzo 2012 2) RICORSO A.S.D. VIRTUS MONOPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL TEAM MATERA C5/VIRTUS MONOPOLI DEL 14.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 422 del 1.2.2012) Immediatamente prima del 2° tempo della gara Matera/Virtus Monopoli iniziata alle ore 16:00 del 14.1.2012 e valevole per il Campionato di Serie B del Calcio a 5, mentre le squadre si apprestavano a riprendere il gioco, un ordigno, proveniente dall'esterno del campo, esplodeva nei pressi della panchina della società ospitata, il cui portiere si accasciava al suolo, stordito, venendo immediatamente soccorso e, successivamente, trasportato presso una struttura ospedaliera; alla prima deflagrazione faceva seguito, subito dopo, un secondo scoppio di guisa che l'arbitro, preoccupato per la situazione di pericolo venuta a crearsi, invitava tutti i calciatori a rientrare negli spogliatoi sospendendo l'incontro e richiedendo l'intervento della forza pubblica. Questa, svolti gli opportuni accertamenti, alle ore 17,45 rassicurava il direttore di gara affermando che la partita poteva essere ripresa e pertanto lo stesso, alle ore 17,50, convocava i capitani ed i dirigenti delle due compagini invitandoli a far rientrare le squadre in campo per la ripresa del gioco. L'invito non veniva raccolto dal sodalizio ospitato che, attraverso il proprio capitano, Campanelli Giovanni, ed il proprio dirigente accompagnatore, Lenoci Claudio, comunicava alle ore 18,05 all'arbitro la propria intenzione di non proseguire la gara, presentando, subito dopo, riserva scritta. In data 19.1.2012 la suddetta società reclamava al competente Giudice Sportivo lamentando che la partita non aveva avuto regolare svolgimento sia per fatto, scoppio dei due ordigni esplosivi, addebitabile al Matera, sia per errore commesso dall'arbitro che aveva ordinato la ripresa del gioco nonostante fossero trascorsi più di 45' dal momento della sospensione. L'organo adito, dopo aver rilevato che il ricorso era inammissibile perchè tardivo essendo stati i motivi inviati oltre il termine di 3 giorni dalla presentazione del preavviso come prescritto dal'art. 29, comma 4, lett. b) C.G.S., d'ufficio, sulla scorta delle risultanze evincibili dal rapporto arbitrale, riteneva la Virtus Monopoli rinunciataria ex art. 53, comma 2 N.O.I.F., infliggendo al dirigente Lenoci l'inibizione fino al 29.2.2012 ed alla società la punizione sportiva della perdita della gara, 1 punto di penalizzazione, nonchè, a titolo di responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 500,00 (Com. Uff. n. 422 dell'1.2.2012). Onde avversare la surriportata decisione si è rivolta a questa Corte la società pugliese che, dopo aver contestato la pronuncia di inamissibilità sostenendo che nella specie doveva ritenersi applicabile il termine, di più ampia portata, indicato dall'art. 38 C.G.S., assume che il suo rifiuto a proseguire l'incontro era del tutto legittimo e giustificato per le ragioni già esposte in prima istanza ed ignorate dal Giudice Sportivo e cioè e per aver subito, a causa della duplice esplosione, una menomazione del suo potenziale atletico ed una intimidazione ai propri calciatori e perchè l'arbitro, violando il disposto della regola n. 5, punto 9 del Regolamento del Gioco del Calcio a 5, aveva disposto la ripresa del gioco dopo l'avvenuto decorso di un tempo di sospensione protrattosi oltre i 45'. Ha chiesto, di conseguenza, che vengano annullate tutte le sanzioni contro di lei comminate e sia disposta la ripetizione della partita o, se accertate responsabilità dell'avversaria per gli accadimenti già descritti, di avere partita vinta. Nel corso del dibattimento veniva richiesto all'arbitro un supplemento di rapporto nel quale, sostanzialmente si confermava la prima refertazione. Il reclamo presenta profili di fondatezza e, se pure parzialmente, merita accoglimento. Va anzitutto chiarito che la delibera gravata incorpora una doppia decisione: la prima, di inammissibilità dell'iniziale reclamo dell'attuale ricorrente, assolutamente corretta ed ineccepibile dal momento che il riferimento normativo segnalato con i motivi è palesemente errato in quanto attinente a fattispecie diversa (reclami disancorati dall'obbligo del preannuncio e riguardanti provvedimenti resi noti mediante pubblicazione sui CC.UU.); la seconda, avente ad oggetto la mancata prosecuzione della gara e le violazioni antiregolamentari a ciò ricollegabili. Orbene, pur essendo i due provvedimenti all'evidenza oggettivamente e processualmente connessi, è sul secondo di essi che, dovendosi condividere per quanto detto la declaratoria d'inammissibilità, va circoscritta e fulcrata la disamina sulla vicenda disciplinare che ne occupa. E' del tutto incontrovertibile che la Virtus Monopoli, ai sensi dal punto 9 della Regola n. 5 (previsione peraltro contemplata anche dall'art. 62, comma 9 N.O.I.F.) non era in alcun modo tenuta a proseguire la partita Il rilievo, preminente oggetto delle doglianze esposte nel primo reclamo, non è stato preso in considerazione dal Giudice Sportivo il quale,pur essendosi basato esclusivamente sulle emergenze del rapporto arbitrale, non avrebbe dovuto ignorare che la ''rinuncia'' addebitata al sodalizio ospitato trovava o, almeno, poteva trovare una giustificazione nell'avvenuto eccessivo protrarsi del periodo di sospensione, chiaramente evincibile dal referto. Tutto ciò porta inevitabilmente ad escludere ogni responsabilità della reclamante. L'occorso, ad avviso di questo collegio, presente tutte le connotazioni per essere ricondotto e risolto nell'alveo del paradigma normativo di cui all'art. 17, comma 4 C.G.S., vuoi per la sua particolarità, vuoi perchè diretta conseguenza della situazione temporale. Pertanto devono essere annullate le sanzioni gia inflitte alla società ed al suo dirigente Lenoci Claudio e disposta la ripetizione della gara Matera/Virtus Monopoli, oggetto della controversia; la tassa va restituita. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Virtus Monopoli di Monopoli (Bari), annulla la sanzione inflitta dal primo giudice all’odierna appellante; visto l’art. 17, comma 4, C.G.S. ordina la ripetizione della gara. Conferma nel resto la pronuncia impugnata. Dispone la restituzione della tassa.
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