F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 29 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 28 Marzo 2012 6) RICORSO A.C.F. MILAN AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA RECLAMANTE IN MERITO ALLA GARA A.C.F TORINO/MILAN ASSOCIAZIONE CALCIO FEMMINILE DELL’11.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 58 del 15.2.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 29 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 28 Marzo 2012
6) RICORSO A.C.F. MILAN AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA RECLAMANTE IN MERITO ALLA GARA A.C.F TORINO/MILAN ASSOCIAZIONE CALCIO FEMMINILE DELL’11.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 58 del 15.2.2012)
Con la decisione oggi impugnata il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile dichiarava inammissibile il preannuncio di reclamo formulato dall’A.C.F. Milan contro la omologazione del risultato della gara con l’A.C.F. Torino dell’11.2.2012 in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 29, lett. b, C.G.S. e, pertanto, omologava il risultato stesso. Contro tale pronuncia ha proposto appello a questa Corte l’originaria reclamante deducendo, da un canto, che nel tempestivo preannuncio di reclamo erano indicate le ragioni che avrebbero dovuto indurre il giudice a non omologare il risultato e, d’altro canto, che tali ragioni realizzavano l’ipotesi descrittiva di condizioni di svolgimento della gara irregolari. Ciò premesso, la Corte rileva che, in effetti, al preannuncio di reclamo non risulta aver fatto seguito l’invio nei termini regolamentari di un distinto e motivato atto di impugnazione come posto in rilievo dal primo giudice. La Corte rileva, in ogni caso, che anche a voler ritenere il preannuncio in parola sufficientemente espressivo non solo della volontà di reclamare ma anche delle ragioni poste a relativo fondamento, non sussistono le condizioni per negare l’omologazione, in quanto quelle denunciate dalla odierna impugnante relative al contesto di svolgimento della gara hanno natura del tutto estrinseca e non riflettono alcuna delle cause impeditive dell’omologazione del risultato. Ed infatti, come ribadito anche nell’atto d’appello le doglianze afferiscono alle particolari condizioni nelle quali sarebbero versati gli spogliatori dell’impianto di gioco, mentre non è stata in alcun modo individuata e provata alcuna violazione della normativa concernente l’impianto di gioco in sé, e, in particolare il terreno di gara. A questo stregua, va adottata la pronuncia di cui al dispositivo e disposto l’incameramento della tassa. La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C.F. Milan di Milano. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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