F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 07 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 28 Marzo 2012 1) RICORSO DEL SIG. FALANGA ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.8.2012 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 35, COMMA 1, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO E 38, COMMA 1, N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 82 del 7.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 07 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 28 Marzo 2012 1) RICORSO DEL SIG. FALANGA ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.8.2012 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 35, COMMA 1, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO E 38, COMMA 1, N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 82 del 7.2.2012) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 82 del 7.2.2012, la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, a seguito di deferimento da parte della Procura Federale, dichiarava l'allenatore Falanga Antonio responsabile della violazione di cui all'art. 1,comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 35,comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38,comma 1 N.O.I.F. ''per aver svolto attività di allenatore del Potenza Calcio senza formalizzare regolare tesseramento e per aver avuto contatti con soggetto inibito (tale Postiglione Giuseppe,già presidente del Potenza Calcio, inibito per 5 anni come da provvedimento della Corte di Giustizia Federale pubblicato sul Com. Uff. n. 200 del 19.3.2010) al fine di formalizzare il contratto con detta società '' infliggendogli la sanzione della squalifica fino al 7.8.2012. Contro tale pronuncia ha presentato reclamo a questo collegio il tecnico summentovato sostenendo, da un lato,che il suo rapporto col sodalizio lucano, escluso dal campionato di competenza e privo di una conduzione societaria cui poter fare riferimento, si era limitato, nell'arco di una sola settimana, a sporadici contatti con alcuni calciatori onde accertarne la disponibilità a riprendere l'attività agonistica, e, dall'altro, di aver ignorato, allorquando, nel luglio del 2010, ebbe ad incontrare il Postiglione,l o ''status'' di inibito dello stesso; ha chiesto, pertanto, che la squalifica comminatagli venga annullata o, almeno, rimodulata in tempi meno afflittivi. Il reclamo è privo di fondatezza e va respinto. Sulla prima delle due condotte contestate è sufficiente evidenziare come lo stesso Falanga, assunto da un rappresentante della Procura Federale il 4.3.2011, ha ammesso di aver svolto, nell'agosto 2010, per il Potenza Calcio, 5 o 6 allenamenti, circostanza, questa, confermata dal teste Bardi Giuseppe subentrato all'incolpato nella conduzione tecnica della squadra. Quanto poi al secondo titolo di addebito ed alle giustificazioni in proposito rassegnate con i motivi, deve rilevarsi come sia del tutto inverosimile che il reclamante, frequentando l'ambiente sportivo del Potenza ed avendo contatti continui con i tesserati della società, potesse ignorare le vicissitudini disciplinari e giudiziarie dell'ex presidente, ampiamente pubblicizzate dalla stampa, non solo sportiva, anche a livello nazionale. Trattavasi di un fatto a tutti noto anche per il clamore suscitato dalla vicenda, fatto che, una volta pubblicizzato, a partire dal 19.3.2010, attraverso il Comunicato Ufficiale di questa Corte, deve presumersi, in maniera assoluta, fosse a conoscenza dell'odierno reclamante in forza del principio generale di cui all'art. 2, comma 3 C.G.S.. A fronte delle argomentazioni che precedono le tesi difensive si dimostrano fragili ed inaccettabili anche per quanto riguarda la doglianza relativa all'entità della sanzione, sanzione quantificata in primo grado con equità e proporzione rispetto al tasso di gravità delle due violazioni commesse. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Antonio Falanga. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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