F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 07 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 28 Marzo 2012 5) RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA € 750,00 ALLA SOCIETÀ; – INIBIZIONE FINO AL 31.3.2012 AL SIG. SANTARELLO GIOVANNI; – SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. PACHECO COELHO EDUARDO, – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE FIORDELMONDO ANTONIO; INFLITTE SEGUITO GARA A.S.D. CITTÀ DI MONTESILVANO/A.S.D. AUGUSTA F.C. DEL 25.2.2012 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA DIVISIONE CALCIO A 5 – COM. UFF. N. 544 DEL 27.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 07 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 28 Marzo 2012 5) RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA € 750,00 ALLA SOCIETÀ; - INIBIZIONE FINO AL 31.3.2012 AL SIG. SANTARELLO GIOVANNI; - SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. PACHECO COELHO EDUARDO, - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE FIORDELMONDO ANTONIO; INFLITTE SEGUITO GARA A.S.D. CITTÀ DI MONTESILVANO/A.S.D. AUGUSTA F.C. DEL 25.2.2012 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA DIVISIONE CALCIO A 5 – COM. UFF. N. 544 DEL 27.2.2012) L'A.S.D. Augusta F.C., partecipante al Campionato di Serie A del Calcio a 5 ,ha impugnato davanti a questa Corte la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 544 del 27.2.2012) che ha inflitto, per reiterati comportamenti ingiuriosi e gravemente irriguardosi ai danni della terna arbitrale, verificatisi in occasione della partita Montesilvano/Augusta del 25.2.2012, all'allenatore Pacheco Eduardo ed al calciatore Fiordelmondo Antonio la squalifica, rispettivamente, per 4 e 3 giornate, al dirigente Santanello Giovanni, l'inibizione sino al 31.3.2012 ed alla società l'ammenda di € 750,00. Prospettando una singolare e particolareggiata ricostruzione dei fatti a suo dire avvenuti nel corso dell'incontro in parola ed accusando gli arbitri di scorrettezza e slealtà, chiede che i suoi tesserati ed essa reclamante vengano scagionati da ogni addebito o,comunque, perseguiti con sanzioni meno rigorose. Il reclamo, infondato, va respinto. La versione esposta negli scritti difensivi non trova alcun riscontro nel referto di gara che, com'è noto, costituisce, per dettato normativo (art. 35, comma 1, C.G.S.), fonte di prova privilegiata nella materia ''de qua'', prova che può essere disattesa solo se inficiata da palesi contraddizioni, manifeste incongruenze o evidenti assurdità. In tale ottica le critiche, gravi e censurabili, rivolte all'operato degli arbitri, non hanno alcuna possibilità d'ingresso e si rivelano, quali sono, maldestro tentativo di stornare o giustificare chiare responsabilità disciplinari. Identica sorte va riservata alla richiesta di riduzione delle sanzioni; il comportamento dei tesserati, punito nel minimo dall'art. 19,comma 4, lett. a) C.G.S. con 2 giornate di squalifica, appare, nella specie, aggravato dalla virulenza del linguaggio, dalla minaccia di ritiro della squadra e dalla reiterazione delle condotte, sicchè la valutazione fatta dal primo Giudice è assolutamente da condividere. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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