F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 08 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 28 Marzo 2012 1. RICORSO DELL’U.S. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. BUSO RENATO SEGUITO GARA GAVORRANO/VIBONESE DEL 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 20.2.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 08 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 28 Marzo 2012
1. RICORSO DELL’U.S. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. BUSO RENATO SEGUITO GARA GAVORRANO/VIBONESE DEL 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 20.2.2012)
La società U.S. Gavorrano ha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara inflitte al signor Buso Renato, seguito gara Gavorrano/Vibonese del 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 20 febbraio 2012), perché al termine del primo tempo di gara, rientrando negli spogliatoi, avvicinava l’arbitro e, dopo aver pronunciato una espressione blasfema, rivolgeva allo stesso una frase irriguardosa; lo stesso ripeteva il predetto comportamento anche nei confronti di un assistente arbitrale che afferrava per un braccio cercando di trascinarlo verso gli spogliatoi, a ciò impedito dall’intervento dell’arbitro e dei propri dirigenti (espulso). La ricorrente lamenta la decisione del Giudice Sportivo e ricostruisce i fatti accaduti in modo del tutto diverso da quelli riportati nel referto arbitrale. Chiede pertanto l’annullamento della pena o, in subordine, una sensibile riduzione della stessa. Il signor Buso chiede di essere sentito e nella esposizione avanti codesta Corte lamenta che il fatto non può essere accaduto perché egli non ha mai usato in passato espressioni blasfeme.
La Corte, pertanto ha contattato l’arbitro della gara il quale ha confermato gli accadimenti già esposti. La Corte ritiene la decisione del Giudice Sportivo congrua in relazione al comportamento del Sig. Renato Buso, riportato nel referto arbitrale il quale, come più volte ricordato da codesta Corte, costituisce prova privilegiata. Per questi motivi la C.G.F., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Gavorrano di Gavorrano (Grosseto). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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