F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 08 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 28 Marzo 2012 2. RICORSO DEL CALCIATORE DAVIDE MARCHINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUMEZZANE/SPAL DEL 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 21.2.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 08 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 28 Marzo 2012
2. RICORSO DEL CALCIATORE DAVIDE MARCHINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUMEZZANE/SPAL DEL 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 21.2.2012)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 132/DIV del 21.2.2012, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Davide Marchini. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Lumezzane/Spal del 19.2.2012, il Marchini colpiva con una testata sul naso un avversario provocandogli un taglio con fuoriuscita di sangue. Avverso tale provvedimento il Marchini ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 24.2.2012 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 6.3.2012, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per
iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal
calciatore Davide Marchini, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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