F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 189/CGF del 09 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 28 Marzo 2012 2. RICORSO A.S.D. ALBESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GINATTA MATTEO ORLANDO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ALBESE/ACQUI DEL 18.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 59 del 22.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 189/CGF del 09 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 28 Marzo 2012 2. RICORSO A.S.D. ALBESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GINATTA MATTEO ORLANDO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ALBESE/ACQUI DEL 18.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 59 del 22.2.2012) Con atto, datato 27.02.2012, la società A.S.D. Albese Calcio proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 59 del 22.2.2012) con la quale era stata irrogata al calciatore della società ricorrente, Ginatta Matteo Orlando, la squalifica per sei gare effettive di gioco a seguito della gara Albese/Acqui del 18.2.2012. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato. Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento (schiaffo alla nuca) e gravemente irriguardoso (epiteto volgare, peraltro reiterato), tenuto dal calciatore, Ginatta Matteo Orlando, nei confronti rispettivamente di un calciatore avversario e del Direttore di Gara. La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Albese Calcio di Alba (Cuneo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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