COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ VIRTUS CUPELLO AVVERSO L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE GUIDONE MICHELE FINO AL 30.4.2012, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS CUPELLO / PRATOLA CALCIO 1910, DISPUTATA IL 4.3.12 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N°50 del 5.3.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ VIRTUS CUPELLO AVVERSO L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE GUIDONE MICHELE FINO AL 30.4.2012, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS CUPELLO / PRATOLA CALCIO 1910, DISPUTATA IL 4.3.12 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N°50 del 5.3.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la Società Virtus Cupello ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere il dirigente Guidone, a fine gara, colpito con un violento pugno sulla nuca un calciatore avversario, rivolgendogli ingiurie e minacce.
La società appellante ha dedotto che, in realtà, il proprio tesserato aveva preso per un orecchio un giovane calciatore della Società Pratola Calcio che aveva inveito contro l’allenatore del Cupello, rivolgendogli ingiurie, ma non aveva commesso il gesto contestato. Ha, pertanto, concluso per l’annullamento o la riduzione della sanzione.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha ribadito che il Guidone non si era limitato a una tirata d’orecchie, ma aveva inferto al calciatore avversario un pugno sulla nuca.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento, atteso che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato, fonte di prova privilegiata ai fini del decidere ed avendo l’arbitro chiaramente confermato l’originaria versione dei fatti. La sanzione inflitta, peraltro, è congrua ed adeguata al comportamento antisportivo tenuto dal dirigente.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo accreditarsi la tassa versata.
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