COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 29 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 95. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL ORTESE – GARA AENARIA / REAL ORTESE DEL 3.03.2012 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 92 del 29 marzo 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
95. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL ORTESE – GARA AENARIA / REAL ORTESE DEL
3.03.2012 – PROMOZIONE
La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione.
Invero, da una attenta lettura del rapporto arbitrale, si evince che, tenuto conto anche delle
circostanze di fatto, nell’ambito delle quali la vicenda in esame si è verificata, la sanzione inflitta dal
Giudice Sportivo Territoriale a carico del dirigente della società Real Ortese, sig. Michele Aletta
debba ritenersi sproporzionata, per eccesso, rispetto al gesto commesso. Deve, dunque, disporsi la
riduzione al 12.04.2012 dell’inibizione a carico del nominato dirigente. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Real Ortese, riducendo al
12.04.2012 la sanzione dell’inibizione a carico del dirigente, sig. Aletta Michele; nulla dispone
in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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