COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 29 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 99. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SOCCER VOMERO VIP CLUB – GARA SOCCER VOMERO VIP CLUB I BACOLI DEL 29.01.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 29 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 99. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SOCCER VOMERO VIP CLUB – GARA SOCCER VOMERO VIP CLUB I BACOLI DEL 29.01.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D.T, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; ascoltato a chiarimenti l’arbitro, in seconda convocazione (dopo la prima sua giustificata assenza), rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, il direttore di gara, in sede di audizione, ha confermato integralmente le specificazioni di cui al proprio referto di gara. In particolare, ha ribadito che la gara era stata sospesa a causa della rissa scatenatesi tra i componenti delle due squadre ed ha evidenziato di non nutrire alcun dubbio in ordine alla circostanza essenziale, che la responsabilità della rissa medesima sia da attribuire ad entrambe le società. Sul punto, egli ha puntualizzato che, non a caso, è risultato necessario l’intervento della Forza Pubblica. Quanto alle motivazioni dell’impugnazione, deve altresì sottolinearsi che neppure la documentazione esibita dalla società reclamante si appalesa idonea alla dimostrazione di quanto descritto nel reclamo. Non sussistono, dunque, elementi probanti, che possano indurre questa Commissione Disciplinare territoriale a modificare la decisione del Primo Giudice. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Soccer Vomero Vip Club; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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