COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 29 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 100. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO NAPOLI CALCIO FEMMINILE E ALTRO – GARA NAPOLI CALCIO FEMMINILE E ALTRO / OASI SANT’ANASTASIA DEL 23.02.2012 – CALCIO FEMMINILE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 29 marzo 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 100. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO NAPOLI CALCIO FEMMINILE E ALTRO – GARA NAPOLI CALCIO FEMMINILE E ALTRO / OASI SANT’ANASTASIA DEL 23.02.2012 – CALCIO FEMMINILE La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Deve, in via preliminare, osservarsi che il referto arbitrale (relativo ad una gara che la società reclamante stava vincendo sul campo, al momento della vicenda in esame, con un punteggio di ampie proporzioni) si appalesa incongruo in alcuni aspetti essenziali. In via specifica, non appare comprensibile come l’allenatore, sig. Riccio Alessandro, avverso la cui squalifica ha prodotto reclamo la società Napoli Calcio Femminile e altro, avrebbe mai potuto chiedere al direttore di gara la conclusione anticipata di 15’, allorquando mancavano forse secondi e non minuti alla conclusione della gara, come indica lo stesso arbitro nel suo referto (44’ del secondo tempo). Deve, inoltre, rilevarsi la genericità delle incolpazioni, di cui al referto, a carico del medesimo sig. Riccio Alessandro. Sulla base degli indicati presupposti e tenuto conto delle circostanze, di fatto e di diritto, che attengono alla vicenda, questa C.D.T. giudica doversi ridurre al 30.04.2012 la squalifica a carico del nominato allenatore, sig. Riccio Alessandro. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Napoli Calcio Femminile e altro, riducendo al 30.04.2012 la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Riccio Alessandro; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it