COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°38 del 28/03/2012 Delibera del Giudice Sportivo, GARA: MELDOLA – REDA DEL 14/03/2012 Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. nr. 37 del 21/03/2012;
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° N°38 del 28/03/2012
Delibera del Giudice Sportivo,
GARA: MELDOLA – REDA DEL 14/03/2012
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. nr. 37 del 21/03/2012;
letti gli atti ufficiali, del reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Soc. Meldola;
OSSERVA:
la società reclamante contesta la regolarità dello svolgimento della gara per aver la Soc. Reda fatto partecipare alla stessa
il calciatore Gioia Alessandro Gius che non aveva titolo per prendervi parte essendo stato squalificato per due gare in
occasione della gara precedente Reda – Cava Saiv Calcio A.S.D. disputatasi il 11 marzo 2012.
Il reclamo è privo di fondamento;
l’art. 22 del C.G.S., al comma 2° prevede che le sa nzioni che comportano squalifiche dei tesserati, devono essere
scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale del Giudice
Sportivo;
nel caso che ne occupa, il Comunicato Ufficiale riportante la squalifica del Gioia Alessandro Gius è il nr. 36 , pubblicato il
14/03/2012 alla voce “ a carico di calciatori non espulsi dal campo “ nello stesso giorno cioè in cui si è disputata la
gara di cui in oggetto con la conseguenza che il Gioia Alessandro Gius aveva pieno titolo per prendere parte alla stessa;
P.Q.M.
Respinge il reclamo;
convalida il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: MELDOLA – REDA 0 – 0
dispone di addebitare la tassa reclamo.
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