COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°38 del 28/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – Serie C 2 104 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BOLOGNA CALCIO 1990 Avverso squalifica all’11.5.2012 calc. SCANDIANI DANILO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 14.9.2012 gara MISANO – BOLOGNA del 3.3.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°38 del 28/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – Serie C 2 104 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BOLOGNA CALCIO 1990 Avverso squalifica all’11.5.2012 calc. SCANDIANI DANILO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 14.9.2012 gara MISANO – BOLOGNA del 3.3.2012 L’A.S.D. BOLOGNA CALCIO 1990 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc. SCANDIANI, infortunatosi da solo ad una caviglia, stava imprecando essendo molto dolorante, ma non proferiva offese all’indirizzo dell’arbitro, ma questi estraeva il cartellino rosso. Sentendosi espulso ingiustamente, ha realmente offeso l’arbitro, poi si è avviato verso gli spogliatoi e non ha assolutamente spintonato l’arbitro. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc. SCANDIANI, dopo aver subito un fallo, invitato dall’arbitro ad uscire dal terreno di gioco, rivolgeva a questi una frase offensiva e scurrile. Alla notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava all’arbitro e gli appoggiava le mani al petto, reiterando le offese ed aggiungendo anche frasi di minaccia, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica all’11.5.2012 del calc. SCANDIANI DANILO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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