COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 181/LND del 26/3/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CERTOSA A.R.L. – REAL TORBELLAMONACA 1970 Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe si rileva: – al 23′ del II tempo il calciatore COMPOSTO FABIO (CERTOSA) colpiva con un pugno un avversario. A seguito di tale evento i calciatori D’ANTONIO VALERIO e LADAGA MARIO aggredivano in reazione con calci e pugni alcuni avversari.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 181/LND del 26/3/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CERTOSA A.R.L. - REAL TORBELLAMONACA 1970 Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe si rileva:
- al 23' del II tempo il calciatore COMPOSTO FABIO (CERTOSA) colpiva con un pugno un avversario. A seguito di tale evento i calciatori D'ANTONIO VALERIO e LADAGA MARIO aggredivano in reazione con calci e pugni alcuni avversari.
Nasceva una rissa in campo alla quale partecipavano tesserati delle due squadre seguita da un'invasione di sostenitori con bandiere sul terreno di gioco (circa 150 persone). Si veniva a creare una grave situazione di pericolo e l'arbitro giustamente al 24' del II tempo sospendeva definitivamente la gara sul seguente risultato CERTOSA- REAL TORBELLAMONACA 1-3
Solo l'intervento della forza pubblica riportava l'ordine. Inoltre, sostenitori del REAL TORBELLAMONACA facevano esplodere numerosi petardi e rivolgevano cori offensivi alla tifoseria avversaria.
Infine tesserati della Soc. REAL TORBELLAMONACA danneggiavano lo spogliatoio loro riservato.
considerato quanto sopra ai sensi dell'art. 17 comma 1 e 2 del C.G.S
PQM
DELIBERA
a) di infliggere alla Società CERTOSA e REAL TORBELLAMONACA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3.
b) di comminare alla Società REAL TORBELLAMONACA l'ammenda di 300,00 Euro e con l'obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati.
c) di comminare alla Società CERTOSA l'ammenda di 150,00 e di squalificare i sottoelencati calciatori: COMPOSTO FABIO (CERTOSA) per tre gare effettive
D'ANTONIO VALERIO e LADAGA MARCO (REAL TORBELLAMONACA) per tre gare effettive.
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