COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 184/LND del 28/3/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TECHNA FERENTUM – SERMONETA CALCIO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 184/LND del 28/3/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TECHNA FERENTUM - SERMONETA CALCIO Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 167 del 14.03.2012 - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società SERMONETA CALCIO e con il quale si deduce che la gara in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto prima dell'inizio della stessa un proprio calciatore e l'allenatore della squadra sarebbero stati colpiti da calci e schiaffi da più persone e tali aggressioni causavano ai giocatori uno stato di insicurezza. Per l'effetto chiede che venga assegnata la vittoria a tavolino o in alternativa la ripetizione della gara. Il reclamo è infondato. Infatti, dall'esame degli atti ufficiali, che come noto costituiscono, ai sensi dell'art. 35 del CGS, fonte di prova privilegiata e degna di fede, quanto denunziato dalla reclamate non trova riscontro. Infatti, l'arbitro con supplemento di rapporto richiesto da quest'Organo Giudicante, precisa "Essendo giunto al campo di gioco alle ore 13.40, notavo che le squadre erano già in campo all'interno dell'impianto sportivo non è accaduto null'altro rispetto a quanto riferito sul referto di gara.” Infatti riferisce che sostenitori della Società TECHNA FERENTUM nel corso della gara e in più occasioni rivolgevano alla terna arbitrale ed ai calciatori della squadra avversaria espressioni offensive. Per indebita presenza, nel corso del secondo tempo e a fine gara di persone non identificate all'interno del recinto di gioco che venivano fatte allontanare dai dirigenti locali. PQM DELIBERA 1) di respingere il reclamo proposto dalla Società SERMONETA CALCIO 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: TECHNA FERENTUM - SERMONETA CALCIO 2-1 3) di comminare alla Società TECHNA FERENTUM l'ammenda di euro 400,00 4) di incamerare la tassa reclamo
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