COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 185/LND del 28/3/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SANTOPADRE – CITTA DI CIAMPINO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 185/LND del 28/3/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SANTOPADRE - CITTA DI CIAMPINO
Il Giudice Sportivo
sciogliendo la riserva di cui al C.U. 178 del 23.03.2012
- esaminato il reclamo proposto dalla Società CITTA' DI CIAMPINO nel rispetto dei termini previsti dal C.U. n. 58/A dell'8.8.2012 della FIGC e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte il calciatore MULATTIERI Pierluigi (SANTOPADRE) in posizione irregolare in quanto tesserato con tessera impersonale per altra Società.
Il reclamo è fondato.
Infatti dall'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio, risulta che il calciatore MULATTIERI Pierluigi è tesserato con la Società SANTOPADRE a far data dal 17.12.2011.
In precedenza, in data 22.9.2011, con richiesta di emissione tessera impersonale, la Società PRO CALCIO SAN GIORGIO lo ha tesserato quale dirigente con funzione di istruttore nel settore giovanile. - In data 20.12.2011, successiva alla data di tesseramento, il Sig. MULATTIERI Pierluigi presenta le dimissioni con effetto immediato da istruttore di Settore Giovanile della Società PRO CALCIO SAN GIORGIO.
In considerazione di quanto sopra riportato, si evince che il citato calciatore al momento di contrarre il tesseramento, non si trovava nelle condizioni di poterlo effettuare, per cui non aveva titolo a prendere parte alla gara di cui in epigrafe.
Pertanto ai sensi degli artt. 21 comma 3 delle NOIF e 17 comma 5 del CGS
PQM
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo proposto dalla Società CITTA' DI CIAMPINO
2) di infliggere alla Società SANTOPADRE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l'ammenda di euro 150.
3) di inibire il dirigente GRIMALDI Antonio (SANTOPADRE) fino al 20.4.2012
4) di squalificare il calciatore MULATTIERI Pierluigi (SANTOPADRE) per una gara effettiva
Si restituisce la tassa reclamo.