COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 186/LND del 29/3/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ANTICOLI CORRADO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI EURO 250,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 158 DEL 01.03.2012 (Gara: LITTORIA CALCIO – POLISPORTIVA ANTICOLI CORRADO del 26.02.2012 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 186/LND del 29/3/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' POLISPORTIVA ANTICOLI CORRADO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA E DELL'AMMENDA DI EURO 250,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 158 DEL 01.03.2012 (Gara: LITTORIA CALCIO - POLISPORTIVA ANTICOLI CORRADO del 26.02.2012 - Campionato II Categoria) La Commissione disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; osserva quanto segue. La Società Polisportiva Anticoli Corrado, con proprio ricorso avverso la penalizzazione di un punto in classifica e della sanzione di euro 250,00, esposta l'impossibilità di procedere alla sostituzione , nel corso della gara in epigrafe indicata, (per l'infortunio tra il primo e il secondo tempo, del terzo giocatore della panchina ), chiedeva la revoca del relativo provvedimento di penalizzazione, come dell'ammenda. In merito a ciò , all'esame degli atti e delle deduzioni della ricorrente, è da reputarsi che l'irregolare conclusione della disputa si è verificata non per stretta volontà della Società istante, ma per evidente causa di forza maggiore, dovuta a un susseguirsi di infortuni tra cui anche quello del terzo giocatore della panchina che si era incidentato nel preriscaldamento, e che pertanto nessun altra sostituzione poteva avvenire, tanto da lasciare la compagine al di sotto del numero minimo di calciatori previsto dall'art. 73 comma 2 delle NOIF. L'art. 53 delle stesse NOIF comma 2 e 7, si applica nella sua totalità, nel caso in cui l'irregolare conclusione della gara si sia verificata per esplicita rinuncia sia diretta che indiretta, a proseguire la competizione da parte della Società, che per altro non ha espresso e manifestato alcuna volontà in proposito. Di conseguenza. la fattispecie in esame è riconducibile a un fattore esterno alla volontà della ricorrente e pertanto a causa di forza maggiore, per l'impossibilità sopravvenuta di sostituire in quel particolare contesto, il giocatore infortunato. Per i suesposti motivi, si ritiene che può applicarsi soltanto la perdita della gara e non le altre sanzioni tra loro connesse. Tanto ritenuto, DELIBERA In riforma della decisione del giudice di primo grado, di infliggere alla Polisportiva Anticoli Corrado la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-5, annullando il punto di penalizzazione in classifica e l'ammenda di euro 250,00, come al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n. 158 del 01.03.2012. La tassa reclamo versata va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it