COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 186/LND del 29/3/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ SPORT CLUB DACICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2013 A CARICO DEL CALCIATORE PALEU CRACIUN STEFAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DELL’ 1/3/12 ( Gara: SPORT CLUB DACICA – ATLETICO WORLD SPORT del 26/2/12 – Campionato III Categoria Roma )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 186/LND del 29/3/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ SPORT CLUB DACICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2013 A CARICO DEL CALCIATORE PALEU CRACIUN STEFAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DELL' 1/3/12 ( Gara: SPORT CLUB DACICA – ATLETICO WORLD SPORT del 26/2/12 - Campionato III Categoria Roma ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che, dopo l'espulsione per somma di ammonizioni, il calciatore Paleu Craciun, mentre abbandonava il terreno di gioco, si era tolto la maglia e, in segno di protesta l'aveva lanciata a terra. Escluso ogni atteggiamento ostile nei confronti dell'Arbitro, si è quindi chiesta una riduzione della sanzione, ritenuta del tutto sproporzionata rispetto all'entità dei fatti. Nel referto di gara, l'Arbitro ha dichiarato che, dopo l'espulsione per somma di ammonizioni, il giocatore n. 7 Paleu “nel lasciare il terreno di gioco tentava di lanciarmi la sua maglietta in faccia, non riuscendoci, offendendomi in una lingua straniera”. Valutato detto comportamento così come descritto dall'Arbitro, questa Commissione ritiene che al giocatore debba imputarsi soltanto un atteggiamento di protesta, manifestato con un gesto di stizza e con espressioni offensive, ma senza alcun intento di minaccia o violenza nei confronti dell'Arbitro; del resto lo stesso Direttore di gara afferma che il giocatore “tentava” di lanciargli la maglia sul viso, il che significa che, in effetti, detta azione non si è poi concretizzata. Alla luce delle suddette considerazioni, si ritiene pertanto che la sanzione debba essere necessariamente ridimensionata, anche allo scopo di rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore PALEU CRACIUN STEFAN al 15 aprile 2012.La tassa di reclamo va restituita.
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