COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 186/LND del 29/3/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLALBA O.M. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 A CARICO DEL CALCIATORE GIULIANI EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 73 SGS DELL’8.3.2012 (Gara: VILLALBA O.M. – CIAMPINO del 4.3.2012 – Campionato Allievi Regionali )
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 186/LND del 29/3/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLALBA O.M. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 A CARICO DEL CALCIATORE GIULIANI EMANUELE
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 73
SGS DELL’8.3.2012
(Gara: VILLALBA O.M. – CIAMPINO del 4.3.2012 – Campionato Allievi Regionali )
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società VILLALBA O.M., contestando il provvedimento
assunto nei confronti del calciatore GIULIANI, minimizza il suo comportamento, riconducendolo a
forte e vibrata protesta nei confronti dell’arbitro che veniva urtato senza alcun intento violento;
preso atto che, a seguito di quanto asserito, la reclamante chiede una riduzione della squalifica
inflitta al citato calciatore;
letti gli atti ufficiali dai quali si rileva un diverso episodio di cui è stato protagonista il GIULIANI:
ripetuti spintonamenti ed uno sgambetto al Direttore di gara, il tutto accompagnato da improperi e
minacce verso lo stesso.
Ritenute, quindi, prive di fondamento le doglianze della ricorrente e congrua la sanzione applicata,
questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla società VILLALBA OCRES MOCA, confermando la
decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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