COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/03/2012 Delibera del Giudice Sportivo Gara SANTO STEFANO 2005 – VARAZZE 1912 DON BOSCO terminata con il risultato di 2 – 2.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/03/2012
Delibera del Giudice Sportivo
Gara SANTO STEFANO 2005 – VARAZZE 1912 DON BOSCO terminata con il risultato di 2 – 2.
Il Giudice Sportivo,
premesso che in relazione alla gara a margine terminata con il risultato di 2 a 2, la società ASD VARAZZE 1912 DON BOSCO, ha presentato a questo Giudice Sportivo rituale reclamo nei termini regolamentari in ordine al regolare svolgimento della gara in quanto la società SANTO STEFANO 2005 non avrebbe ottemperato all'obbligo di schierare per tutta la durata della gara i due giocatori giovani come previsto dalle disposizioni federali avendo sostituto al 30º del s.t. un "giovane" con un altro giocatore non rientranti nei limiti di età di cui alla norma federale;
Preso atto che la società reclamata non ha presentato controdeduzioni in merito.
Tenuto conto che con l'odierno reclamo la società reclamante chiede la punizione sportiva della perdita della gara a danno della società reclamata e la conseguente attribuzione a proprio vantaggio della vittoria con il risultato di 3 a 0.
Ritenuto che dall'esame della documentazione ufficiale risulta che effettivamente la società SANTO STEFANO 2005 al 30º del s.t ha sostituito il giocatore CEPPI Gianluca, classe 1991, con il giocatore ROMANELLI Luca, classe 1989, giocando cosi il resto della gara con un solo giocatore "giovane" (il nr. 4 Pinasco Enrico, classe 1991), e contravvenendo in tal modo alla prescrizione di cui C.U. n. 1, dello 01.07.2011 del Comitato Regionale Liguria, relativo alla Stagione Sportiva 2011/2012, secondo il quale per il campionato in questione vi è l'obbligo per le squadre partecipanti di impiegare fin dall'inizio e per tutta la durata dell'incontro, un calciatore nato dal 01.01.1990 in poi ed un calciatore nato dal 01.01.1991 in poi.
PQM
Accoglie il reclamo presentato dalla società ASD VARAZZE 1912 DON BOSCO, ed infligge, ai sensi dell'art. 17 del C.G.S., la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 nei confronti della società SANTO STEFANO 2005 e la sanzione dell'ammonizione nei confronti del dirigente accompagnatore della SANTO STEFANO 2005, Sig. D'ALOISIO Lucio .
Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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