COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 29 marzo 2012 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: A.S.D. CAROVIGNO CALCIO – F.C. OTRANTO del 4 Marzo 2012. (Reclamo della A.S.D. CAROVIGNO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo per n. 2 giornate a porte chiuse e in campo neutro, ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 dell’8 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 29 marzo 2012 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: A.S.D. CAROVIGNO CALCIO – F.C. OTRANTO del 4 Marzo 2012. (Reclamo della A.S.D. CAROVIGNO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo per n. 2 giornate a porte chiuse e in campo neutro, ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 dell’8 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; sentiti l’arbitro e gli assistenti che hanno reso supplemento dei rispettivi rapporti dai quali è risultato che le tesi e le argomentazioni addotte dalla reclamante hanno trovato solo modesto parziale accoglimento tale da far ritenere attenuati i fatti occorsi, pur nella loro gravità; ritenuto pertanto che può accedersi alla sola modifica del provvedimento adottato dal Primo Giudice confermando la disputa della prima gara in campo neutro e a porte chiuse, già scontata, e la disputa della seconda gara a porte chiuse ma sul proprio campo unitamente alla riduzione dell’ammenda a € 300,00 P.Q.M. D E L I B E R A - Ridursi a € 300,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. CAROVIGNO CALCIO; - disputarsi una gara a porte chiuse sul proprio campo; - confermarsi nel resto le impugnate decisioni; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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