COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 29 marzo 2012 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S. VEGLIE – A.S.D. CELLINO CALCIO del 4 Marzo 2012. (Reclamo della A.S. VEGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00, squalifica calciatori DELLE NOCI Alessandro, COLLETTA Giorgio e inibizione allenatore CARLINO Tiziano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 dell’9 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°59 del 29 marzo 2012
Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale,
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S. VEGLIE – A.S.D. CELLINO CALCIO del 4 Marzo 2012. (Reclamo della A.S. VEGLIE
in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per
l’ammenda di € 500,00, squalifica calciatori DELLE NOCI Alessandro, COLLETTA Giorgio e
inibizione allenatore CARLINO Tiziano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54
dell’9 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
rilevato che il comportamento dei dirigenti della società A.S. VEGLIE autorizza una riduzione
dell’ammenda inflitta alla reclamante che va pertanto sanzionata con l’ammenda di € 200,00;
ritenuto altresì che va confermata la inibizione inflitta dal Primo Giudice al dirigente CARLINO
Tiziano nella carenza di elementi a sostegno di quanto dedotto dalla reclamante con il suo
ricorso del 13 marzo 2012;
rilevato che il comportamento del calciatore DELLE NOCI Alessandro ritenuto irriguardoso e
antisportivo nei confronti dell’arbitro, può essere punito con la squalifica fino al 30 aprile 2012 e
che il comportamento del calciatore COLLETTA Giorgio essendo risultato non eccessivamente
violento nei confronti del direttore di gara può ai sensi dell’art. 19 n. 4 lettera d del Codice di
Giustizia Sportiva, essere punito con la squalifica fino all’8 marzo 2014
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Ridursi a € 200,00 l’ammenda inflitta alla società A.S. VEGLIE;
- ridursi al 30 aprile 2012 la squalifica inflitta al calciatore DELLE NOCI Alessandro e all’8
marzo 2014 la squalifica inflitta al calciatore COLLETTA Giorgio, confermarsi nel resto le
impugnate decisioni;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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