COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 29 marzo 2012 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, Gara: A.S.D. RUFFANO – A.S.D. LATIAS dell’11 Marzo 2012. (Reclamo della A.S.D. RUFFANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 15 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 29 marzo 2012 Delbera della Commissione Disciplinare Territoriale, Gara: A.S.D. RUFFANO – A.S.D. LATIAS dell’11 Marzo 2012. (Reclamo della A.S.D. RUFFANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 15 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non solo non ha trovato conferma alcuna negli atti ufficiali per cui adeguata ai fatti occorsi si appalesa la sanzione dell’ammenda inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. RUFFANO e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it