COMITATO REGIONALE SICILIA COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 406 del 27.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 182/A USD SFARANDINA (ME), avverso squalifica per otto gare del calciatore Carcione Yari – Gara campionato 1^ categoria Sfarandina / Virtus Capo d’Orlando del 11/03/2012 – C.U. n° 383 del 15/03/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 406 del 27.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 182/A USD SFARANDINA (ME), avverso squalifica per otto gare del calciatore Carcione Yari – Gara campionato 1^ categoria Sfarandina / Virtus Capo d'Orlando del 11/03/2012 - C.U. n° 383 del 15/03/2012. La USD Sfarandina, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione sopra indicata, resa dal Giudice Sportivo Territoriale, ammettendo il fatto contestato al calciatore, ma rendendone una versione riduttiva a suo dire meritevole di riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare esaminato il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. gode di fede privilegiata, rileva che al 44’ del 2 tempo il calciatore Carcione Yari è stato espulso per avere tentato di colpire l'arbitro intenzionalmente con un calcio. Appare perciò evidente la gravità del gesto addebitato al calciatore, ma nel contempo appaiono meritevoli di considerazione le argomentazioni fornite a difesa dall'appellante. Dalla descrizione fornita dal direttore di gara può infatti evincersi che si sia trattato di un gesto isolato ed istintivo, non accompagnato da epiteti o altro che possa far pensare a piena coscienza e volontà di esercitare violenza: gesto rimasto peraltro senza conseguenza alcuna, essendosi esaurito in unico contesto e definitosi con l'abbandono sollecito del terreno di gioco a seguito dell'espulsione. Per le su esposte ragioni la sanzione va quindi ricondizionata come in dispositivo. P.Q.M. Dispone contenersi in cinque gare la squalifica a carico del calciatore Carcione Yari, senza addebito di tassa reclamo, non versata.
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