COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 406 del 27.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.183/A A.S.D. SANTANGIOLESE (Me) avverso decisione del Giudice SportivoTerritoriale in relazione al risultato della gara, con richiesta di assegnazione del risultato di 0-3 in proprio favore – gara Seconda categoria girone D A.S.D. Pol. Gioiosa/A.S.D. Santangiolese del 25/02/2012 – Comunicato Ufficiale 383 del 15/03/2012

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 406 del 27.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.183/A A.S.D. SANTANGIOLESE (Me) avverso decisione del Giudice SportivoTerritoriale in relazione al risultato della gara, con richiesta di assegnazione del risultato di 0-3 in proprio favore – gara Seconda categoria girone D A.S.D. Pol. Gioiosa/A.S.D. Santangiolese del 25/02/2012 – Comunicato Ufficiale 383 del 15/03/2012 Avverso la decisione del Giudice Sportivo che con decisione pubblicata sul C.U. 383 del 15/03/2012 respingeva il reclamo della società A.S.D. Santangiolese confermando il risultato conseguito sul campo al termine della gara indicata in epigrafe, ricorre la predetta società riaffermando le ragioni esposte nel ricorso inoltrato al giudice di prime cure e, conseguentemente, chiedendo la revisione della decisione impugnata con assegnazione di gara vinta per 0-3 in proprio favore. Nel merito sostiene ancora una volta la ricorrente che, come risulta dagli atti di gara, al 36° del secondo tempo il calciatore indicato in distinta con il n°8 (Dima Alexandru – n.11/02/1994) usciva dal terreno di giuoco e veniva sostituito dal calciatore indicato in distinta con il n°14 (Casella Alessandro – n.21/10/1992). Dopo circa sei minuti decorrenti dalla citata sostituzione, come riportato in referto, l’allenatore della A.S.D. Santangiolese Sig. Palmeri Francesco faceva notare all’arbitro che il n°14 Casella Alessandro della A.S.D. Pol. Gioiosa, in campo dopo la avvenuta sostituzione, aveva cambiato la propria maglia indossando quella riportante il n°13 fino a quel punto indossata dal proprio compagno di squadra Spinella Mauro (n.15/09/1993) che era seduto in panchina. Il Direttore di gara sospendeva quindi momentaneamente la gara ed effettuava un nuovo riconoscimento dei calciatori della A.S.D. Pol. Gioiosa indicati in distinta con i nn°13 e 14 e, verificato che la denuncia del Sig. Palmeri si era rivelata esatta, ammoniva entrambi i calciatori facendo scambiare nuovamente le maglie di entrambi, così che il Casella Alessandro indossava nuovamente la maglia n°14 ed lo Spinella Mauro indossava la maglia n°13 come indicato nella distinta di gara. Alla ripresa del giuoco la A.S.D. Pol. Gioiosa faceva indebitamente continuare la partecipazione alla gara al calciatore n°13 Spinella che, senza autorizzazione alcuna, si sostituiva al calciatore n°14 Casella, cosa anche questa denunciata dall’arbitro il quale segnala di essersi accorto della irregolarità allorquando al 48° del secondo tempo il n°11 della A.S.D. Pol. Gioiosa Buttò Emanuele usciva dal campo e veniva sostituito dal n°14 Casella. Di tali anomalie sulle sostituzioni l’arbitro dà chiare indicazioni sul rapportino di fine gara dal quale si evince inequivocabilmente come il n°14 della A.S.D. Pol. Gioiosa sia entrato in campo due volte: la prima al 36° del secondo tempo in sostituzione del n°8, la seconda al 48° del secondo tempo in sostituzione del n°11. Per tutto quanto esposto la A.S.D. Santangiolese, denunciando che per almeno i sei minuti intercorrenti tra il 36° del secondo tempo (sostituzione del n°8 Dima A. 11/02/1994 con il n°14 Casella A. 21/10/1992) ed il 42° del secondo tempo (nuova identificazione dei calciatori della A.S.D. Pol. Gioiosa nn°13 e 14 che si erano autonomamente scambiate le maglie senza autorizzazione alcuna) la A.S.D. Pol. Gioiosa aveva violato la norma che obbliga all’utilizzo, per tutta la durata della gara, di un calciatore giovane, ha richiesto l’annullamento della decisione del giudice di prime cure e l’assegnazione del punteggio di 0-3 in proprio favore. La Commissione Disciplinare, esaminato il referto di gara, i relativi allegati, gli atti e le controdeduzioni della Pol. Gioiosa, rileva: 1. La società Pol. Gioiosa nella propria distinta di gara indicava i seguenti calciatori: n.13 Spinella Mauro (classe ’93); n.14 Casella Alessandro (classe ’92); 2. dopo il riconoscimento, in maniera irregolare i calciatori Spinella e Casella si invertivano la maglia con la conseguenza che si veniva a creare la seguente situazione: n.13 Casella Alessandro (classe ’92); n.14 Spinella Mauro (classe ’93); 3. in conseguenza di quanto sopra al 36’ del secondo tempo il n.8 Dima (classe ’94) è stato sostituito con il n.14 che come evidenziato al punto 2) a seguito dello scambio delle maglie si trattava del calciatore Spinella (classe ’93); 4. al 42’ del secondo tempo, a seguito della segnalazione del Sig. Palmeri, allenatore della A.S.D. Santangiolese, il direttore di gara effettuava un nuovo riconoscimento accertando che che il calciatore Spinella, identificato prima della gara con la maglia n.13, la aveva invertita con la maglia n.14 che, invece, identificava il calciatore Casella, per cui, ammoniti entrambi i calciatori, provvedeva, come dallo stesso riportato nel supplemento di referto, a fare scambiare le maglie con la conseguenza che sul terreno di giuoco il calciatore Spinella riprendeva la maglia n.13 mentre il calciatore Casella, che era in panchina, riprendeva la maglia n.14; 5. al 48’ del secondo tempo la A.S.D. Pol. Gioiosa faceva uscire il calciatore con maglia n.11 e faceva entrare il calciatore con maglia n.14 che va identificato con il calciatore Casella. Da quanto sopra il reclamo risulta infondato in quanto la società A.S.D. Pol. Gioiosa ha tenuto in campo per l’intera durata della gara il previsto calciatore giovane. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo di €.130,00, non versata.
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