COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 23/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SSD CASTELLO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTEFRANCO – CASTELLO DISPUTATA A MONTEFRANCO IL 26.02.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR. 91 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 29.02.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE MANNI STEFANO PER CINQUE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 23/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SSD CASTELLO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTEFRANCO - CASTELLO DISPUTATA A MONTEFRANCO IL 26.02.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR. 91 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 29.02.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE MANNI STEFANO PER CINQUE GARE. Ha pronunciato, nella riunione del giorno 22 marzo 2012, la seguente decisione. Nei termini proponeva il reclamo della società reclamante, chiedendo l’annullamento della sanzione. Non era presente l’arbitro della gara. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore Manni Stefano ha colpito con una gomitata un giocatore avversario. Dal reclamo proposto dalla SSD Castello Calcio si evince peraltro che tale episodio è maturato nel corso di un’azione di gioco, tanto che l’arbitro ha concesso un calcio di rigore, circostanza che induce questa Commissione a contenere la sanzione in quattro giornate effettive di gara, ritenendola equa e commisurata al gesto commesso dal Manni. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, proposto dalla Società SSD Castello Calcio riduce: • La squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Manni Stefano a quattro giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo
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