COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 23/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GSD ROMEO MENTI IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASENUOVE – ROMEO MENTI DISPUTATA A CASENUOVE DI MAGIONE IL 4.3.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR. 95 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN DATA 7.3.2012 CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE DI L’AMMENDA DI EURO 300,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 103 del 23/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GSD ROMEO MENTI IN RIFERIMENTO
ALLA GARA CASENUOVE – ROMEO MENTI DISPUTATA A CASENUOVE DI
MAGIONE IL 4.3.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
PUBBLICATA NEL C.U. NR. 95 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN
DATA 7.3.2012 CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE DI
L’AMMENDA DI EURO 300,00.
Ha pronunciato, nella riunione del giorno 29 marzo 2012, la seguente decisione.
Nei termini proponeva il reclamo della società reclamante, chiedendo l’annullamento della
sanzione.
Era presente l’arbitro della gara ed il Commissario di campo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti ufficiali e dai chiarimenti forniti dal direttore di gara e dal Commissario
di Campo in sede di audizione a questa Commissione, si sono potuti ricostruire i fatti
accaduti a fine gara al momento dell’ingresso negli spogliatoi dinanzi ai quali si è
verificata una rissa che ha coinvolto alcuni giocatori di entrambe le squadre non identificati
dall’arbitro in quanto si erano tolte le loro magliette.
L’episodio è stato notato dal Commissario di Campo che ha confermato integralmente la
circostanza riferita nel proprio rapporto.
Premesso quanto sopra, a parere di questa Commissione, la sanzione dell’ammenda di
euro 300,00 irrogata dal G.S. alla Società Romeo Menti appare equa e proporzionata ai
fatti contestati e quindi meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
• Respingere il reclamo confermando integralmente la decisione impugnata.
- Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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