COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 406 del 27.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 147/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. DI MARIA CALOGERO (Presidente F.C.D. Pro Favara) 2. F.C.D. PRO FAVARA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 406 del 27.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 147/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. DI MARIA CALOGERO (Presidente F.C.D. Pro Favara) 2. F.C.D. PRO FAVARA La Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 1337pf10-11GS/reg del 5/11/2011, il Presidente della citata società, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 5.7.2010 della LND e, altresì, la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. All'udienza dibattimentale, nessuno è presente per le parti deferite regolarmente convocate, mentre è presente il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, che ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) a carico del Presidente e l'ammenda di € 500,00 a carico della Società. Ciò premesso la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti sono responsabili di quanto a loro ascritto. Dalla documentazione allegata e, in particolare dalle distinte di gara, risulta in maniera chiara ed inequivocabile, che nella stagione sportiva 2010-2011, la società F.C.D. Pro Favara, iscritta al campionato di promozione, non tesserava alcun tecnico abilitato avente la funzione di allenatore “squadre minori”, per la partecipazione al campionato allievi - juniores. In considerazione di quanto sopra, nel confermare la responsabilità dei soggetti indicati in epigrafe, sentite le richieste della Procura Federale così come formulate all’udienza, si ritiene di infliggere le sanzioni come da dispositivo. P. Q. M. Si dispone l'applicazione: - della sanzione dell'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della società e dell’inibizione per mesi 1 (uno) a carico del Presidente Di Maria Calogero. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it